La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)L'Italia ospiterà l'esposizione universale «EXPO Milano 2015», che si terrà a Milano dal 1o maggio al 31 ottobre 2015. «Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita» è il tema al centro della manifestazione.
(2)L'autorizzazione a esportare prodotti di origine animale nell'Unione è concessa ai paesi terzi in base a una serie di prescrizioni stabilite dalla normativa dell'Unione, che tengono conto dei problemi di sanità pubblica e animale. Tuttavia, non tutti i prodotti di origine animale provenienti da paesi che partecipano all'EXPO Milano 2015 sono autorizzati a essere introdotti nell'Unione.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/329 della Commissione (2) stabilisce pertanto alcune deroghe alle condizioni sanitarie per l'importazione nell'Unione al fine di autorizzare l'introduzione di taluni prodotti di origine animale esclusivamente ai fini dell'utilizzo a EXPO Milano 2015.
(4)Il Giappone non è elencato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 (3) della Commissione quale paese terzo da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di carni fresche di suini domestici.
Il Giappone è elencato nella parte 2 dell'allegato II della decisione n. 2007/777/CE della Commissione (4) quale paese terzo da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni di suini domestici, a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento specifico «B», di cui alla parte 4 di tale allegato.
(5)Il Giappone ha chiesto di essere autorizzato a introdurre nell'Unione, esclusivamente ai fini dell'utilizzo a EXPO Milano 2015, carni fresche di suini domestici e taluni prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da suini domestici che siano stati sottoposti al trattamento non specifico «A», di cui alla parte 4 dell'allegato II della decisione n. 2007/777/CE.
(6)Si ritiene che tali prodotti di origine animale offrano sufficienti garanzie in materia di salute degli animali in relazione alla loro introduzione nel sito espositivo di EXPO Milano 2015 come definito nel regolamento (UE) 2015/329, per le seguenti ragioni. Il Giappone segnala debitamente all'Organizzazione mondiale per la salute animale eventuali focolai di malattie degli animali. La peste suina africana non è mai stata segnalata in Giappone, la peste bovina non è stata segnalata in Giappone dal 1922, la malattia vescicolare dei suini dal 1975, la peste suina classica dal 1992 e l'afta epizootica dal 2010. Tali prodotti sono inoltre conformi alle prescrizioni in materia di sanità pubblica del Giappone e idonei al consumo umano in Giappone. EXPO Milano 2015 è peraltro un evento temporaneo e il regolamento (UE) 2015/329 assicura misure di controllo rigorose per i prodotti di origine animale che non soddisfino completamente le prescrizioni sanitarie relative all'importazione dell'Unione. Tale regolamento garantisce anche che i prodotti in questione siano rintracciabili in tutte le fasi di trasporto, magazzinaggio, consegna e smaltimento dei loro resti o rifiuti e siano utilizzati esclusivamente ai fini dell'esposizione.
(7)È quindi opportuno derogare al regolamento (UE) 2015/329 per quanto riguarda le condizioni ivi indicate in materia di transito e di magazzinaggio. In tale contesto è opportuno stabilire uno specifico modello di certificato di polizia sanitaria applicabile all'importazione per l'introduzione di tali prodotti. Ciononostante, si applicano le altre prescrizioni stabilite in tale regolamento.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
1.Salvo disposizioni diverse del presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) 2015/329 e le misure urgenti adottate a norma degli articoli 53 o 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio (5) in vigore durante il periodo di applicazione del presente regolamento.
2.In deroga all'articolo 2, lettera c), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2015/329, i seguenti prodotti provenienti dal Giappone sono accompagnati dal certificato veterinario di cui all'allegato del presente regolamento:
a)carni fresche di suini domestici
b)prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da suini domestici che siano stati sottoposti al trattamento non specifico «A», di cui alla parte 4 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE;
c)prodotti alimentari contenenti i prodotti di cui ai punti a) e b).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o aprile 2015 al 31 ottobre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 Marzo 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_074_R_0004