Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/447 della Commissione del 17 Marzo 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1o gennaio 2014. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 230, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda il regime di contenimento della produzione di latte, fino al 31 marzo 2015 continuano ad applicarsi la parte II, titolo I, capo III, sezione III nonché l'articolo 55, l'articolo 85 e gli allegati IX e X del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(2)L'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che i produttori possano disporre di una o due quote individuali, rispettivamente per le consegne e per le vendite dirette. La conversione da una quota all'altra può essere effettuata soltanto dall'autorità competente dello Stato membro, su richiesta debitamente giustificata del produttore.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2014 della Commissione (3) stabilisce la ripartizione tra consegne e vendite dirette per il periodo dal 1o aprile 2013 al 31 marzo 2014 per tutti gli Stati membri.

(4)Conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione (4), gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi definitivamente convertiti, su richiesta dei produttori, tra quantitativi di riferimento individuali per le consegne e per le vendite dirette.

(5)È pertanto opportuno stabilire la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote nazionali fissate nell'allegato IX, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, applicabile per il periodo dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015.

(6)Conformemente all'articolo 69, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione ha agito secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, dello stesso regolamento. La procedura corrispondente nel regolamento (UE) n. 1308/2013 è la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, di tale regolamento.

(7)Poiché la ripartizione tra consegne e vendite dirette è utilizzata come base di riferimento per i controlli eseguiti a norma degli articoli 19-22 del regolamento (CE) n. 595/2004 e per la stesura del questionario annuo figurante nell'allegato I dello stesso regolamento, è necessario fissare, per il presente regolamento, una data di scadenza posteriore all'ultima data possibile per tali controlli.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

Ha adottato il seguente regolamento:

Articolo 1

Nell'allegato al presente regolamento è fissata, per il periodo che va dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015, la ripartizione tra consegne e vendite dirette delle quote latte nazionali fissate nell'allegato IX del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso scade il 30 settembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 17 Marzo 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_074_R_0003

 

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