Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2140 della Commissione del 6 agosto 2024 che modifica e rettifica il Reg. d’Esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il riconoscimento, a norma dell’articolo 46 del Reg. (UE) 2018/848.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione (2) è stato adottato per contenere l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 come competenti per eseguire controlli e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi ai fini delle importazioni di prodotti biologici nell’Unione conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), di tale regolamento.

(2)L’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce i criteri che le autorità di controllo e gli organismi di controllo devono soddisfare per essere riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, di tale regolamento. Il regolamento delegato (UE) 2021/1698 della Commissione (3) stabilisce gli obblighi procedurali che tali autorità di controllo e organismi di controllo devono rispettare quando presentano alla Commissione la domanda di riconoscimento costituita da un fascicolo tecnico.

(3)Dall’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 la Commissione ha ricevuto domande di riconoscimento, presentate a norma dell’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/848, da una serie di organismi di controllo.

(4)La Commissione ha ricevuto ed esaminato, in conformità dell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2021/1698, le domande di riconoscimento presentate da «A CERT European Organization for Certification S.A.», «ACT Organic Company Limited», «Agricert - Certificação de Produtos Alimentares Lda», «Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje», «Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd», «CERTIFICADORA BIOTROPICO S.A.S.», «COMPANY OF ORGANIC AGRICULTURE IN PALESTINE», «Ecovivendi d.o.o. Belgrade», «ETKO EKOLOJİK TARIM KONTROL ORGANİZASYONU LİMİTED ŞİRKETİ», «IBD Certificações Ltda», «LACON QUALITY CERTIFICATION PRIVATE LIMITED», «Metrocert S.C.», «Oregon Tilth, Inc», «Organizacion Internacional Agropecuaria S.A.», e «Organska Kontrola d.o.o. Sarajevo». Sulla base delle informazioni contenute nei fascicoli tecnici, la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere, per una durata indeterminata, tali organismi di controllo per determinate categorie di prodotti in alcuni paesi terzi.

(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1748 della Commissione (4) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 e ha disposto il riconoscimento, tra l’altro, degli organismi di controllo «CCPB Srl» e «ECOGLOBE LLC» per alcuni paesi terzi e categorie di prodotti. Tuttavia, erroneamente, nel riconoscimento di «CCPB Srl» non è stata inserita l’Armenia per la categoria di prodotti G e nel riconoscimento di «ECOGLOBE LLC» non sono stati inseriti l’Armenia per la categoria di prodotti G e l’Uzbekistan per la categoria di prodotti B. Tali errori dovrebbero pertanto essere rettificati.

(6)È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 è rettificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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