Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2139 della Commissione del 1 agosto 2024 recante modifica degli allegati I e II del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3). Gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono in particolare l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti, compresa la peste suina africana in suini detenuti. Più precisamente, tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, e il divieto di movimenti di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (4) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (gli Stati membri interessati). Detto regolamento di esecuzione stabilisce norme riguardanti l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato I, delle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai di peste suina africana e l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.

(4)Inoltre, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(5)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione.

(6)L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/2051 della Commissione (5) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana in Cechia, Germania, Lituania e Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia si è evoluta in alcuni Stati membri.

(7)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi anche sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure sui principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana stabiliti negli orientamenti sulla febbre suina africana elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri (6). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (7) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(8)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2051, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, sono stati registrati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Grecia, Italia e Polonia, come pure nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Germania, Lituania e Polonia.

(9)A seguito dei suddetti recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici e detenuti in Germania, Grecia, Italia, Lituania e Polonia e tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni I in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un'area di uno Stato membro confinante con un'area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana. L'articolo 6 del medesimo regolamento di esecuzione stabilisce norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni II o delle zone infette in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro. L'articolo 7 del medesimo regolamento stabilisce norme speciali per l'inserimento nell'elenco delle zone soggette a restrizioni III o delle zone soggette a restrizioni in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate le misure di gestione del rischio in vigore in detti Stati membri. Anche tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

(10)La Germania ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana sul suo territorio a seguito della conferma, in data 9 luglio 2024, di un focolaio della malattia in suini detenuti nel Land Assia, in un'area precedentemente indenne da tale malattia. L'autorità competente di tale Stato membro ha di conseguenza istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.

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