LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A.DOMANDA
(1)La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e di disporre la registrazione delle importazioni di glutammato monosodico spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia.
(2)La domanda è stata presentata il 7 giugno 2024 da Ajinomoto Foods Europe.
B.PRODOTTO
(3)Il prodotto oggetto della possibile elusione è il glutammato monosodico, classificato alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione (2) con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) e originario della RPC («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.
(4)Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso del prodotto in esame, attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00, ma spedito dalla Malaysia, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Malaysia (codice TARIC 2922420015) («prodotto oggetto dell’inchiesta»).
C.MISURE IN VIGORE
(5)Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 («misure in vigore»).
D.MOTIVAZIONE
(6)La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(7)Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano quanto di seguito descritto.
(8)Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni nell’Unione dalla RPC e dalla Malaysia in seguito all’istituzione delle misure sulle importazioni del prodotto in esame.
(9)Questa modificazione appare derivare da una pratica per la quale non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’estensione del dazio, vale a dire il trasbordo nell’Unione del prodotto in esame attraverso la Malaysia. Nella misura in cui vi è una trasformazione di fattori produttivi in glutammato monosodico in Malaysia, la domanda sostiene che tale trasformazione costituirebbe una mera operazione di assemblaggio/completamento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.
(10)Gli elementi di prova dimostrano che, a causa della pratica descritta sopra, gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini sia quantitativi sia di prezzi. A quanto pare, volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono entrati nel mercato dell’UE. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi pregiudizievoli.
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