LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 228,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di evitare perturbazioni del mercato vitivinicolo dell’Unione per la campagna di commercializzazione 2023/2024, la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2023/1225 (2), che prevede, tra l’altro, la distillazione eccezionale in caso di crisi in determinati Stati membri. La misura mirava a ridurre l’eccesso di scorte registrato in alcune delle principali regioni produttrici di vino dell’Unione, in particolare per quanto riguarda i vini rossi e rosati, che era stato causato dall’impatto cumulativo di diverse crisi verificatesi negli anni precedenti e dalla tendenza generale a una riduzione del consumo di vino nell’Unione oltre che dei volumi delle esportazioni, in un contesto di elevata inflazione per i consumatori e di costi elevati per i produttori di vino.
(2)Di conseguenza oltre 3,5 milioni di ettolitri di vini rossi e rosati sono stati eliminati dal mercato in sei Stati membri produttori (Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria e Portogallo). L’eliminazione di tali volumi, combinata con una diminuzione della produzione nell’Unione (–10,5 % rispetto all’anno precedente) e in importanti Stati membri produttori (-24 % in Italia e -21 % in Spagna) nel 2023, si è tradotta in generale in un mercato più equilibrato per la campagna di commercializzazione in corso, sebbene la situazione del mercato rimanga fragile in tutta l’Unione.
(3)Per contro, nello stesso anno il Portogallo ha registrato il maggiore aumento del raccolto tra gli Stati membri produttori di vino (+ 10 % rispetto all’anno precedente e +15 % per il segmento di mercato relativo ai vini rossi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta), raggiungendo una produzione totale di circa 7,5 milioni di ettolitri. Nel frattempo, fino a marzo 2024 le vendite sul mercato nazionale di vini rossi portoghesi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta hanno registrato solo una lieve ripresa del + 2,3 % rispetto allo stesso periodo del 2023, mentre le esportazioni fino ad aprile 2024 sono diminuite dell’1,5 %. Tale situazione pesa particolarmente sul segmento di mercato relativo ai vini rossi portoghesi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta: si stima che entro luglio 2024 le scorte di questi vini aumentino ulteriormente del 29 % rispetto al 2023 e del 46 % rispetto alla media troncata dei cinque anni precedenti.
(4)L’accumulo delle scorte esercita una pressione considerevole sui prezzi del mercato vitivinicolo portoghese. Se non si interviene rapidamente, la situazione rischia di perturbare ulteriormente il mercato nazionale con l’arrivo della vendemmia 2024, in quanto i produttori di vino non disporranno più di capacità di stoccaggio per la nuova produzione e saranno costretti a vendere a prezzi ancora più bassi. L’attuale pressione sul mercato vitivinicolo portoghese e l’urgenza dei produttori portoghesi di liberare capacità di stoccaggio sufficienti per il nuovo raccolto rischiano, in una certa misura, di colpire anche i mercati vitivinicoli di altri Stati membri, che potrebbero ricevere una parte dell’eccesso di offerta del Portogallo e venderla a basso prezzo, mantenendo o eliminando la denominazione di origine o l’indicazione geografica originale.
(5)L’eliminazione dal mercato vitivinicolo portoghese di parte delle scorte relative al segmento di mercato più colpito, vale a dire i vini rossi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dovrebbe aiutare il Portogallo ad affrontare lo squilibrio del mercato e impedire che le attuali perturbazioni si trasformino in una crisi più grave o prolungata nel paese e che si estendano ai mercati vitivinicoli di altri Stati membri. Nonostante la misura adottata nel 2023, si prevede che entro la fine di luglio 2024 le scorte di vini rossi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in Portogallo superino di 2,25 milioni di ettolitri il livello record dell’anno precedente, per un volume pari al 63 % di un raccolto medio. Entro la fine della campagna di commercializzazione in corso, le scorte cumulate per queste categorie raggiungeranno due volte e mezza il volume prodotto nel 2023, mentre mediamente le scorte finali totalizzano meno del doppio di un raccolto medio.
(6)Al fine di ridurre la pressione sul mercato sarebbe necessario eliminare almeno il 15 % dell’aumento delle scorte, che ammonta a circa 340 000 ettolitri. A un livello di compensazione inferiore del 20 % ai prezzi di mercato recenti, la misura richiederebbe circa 15 milioni di EUR. Il Portogallo ha dichiarato di non essere in grado di eliminare dal mercato il volume di vino in eccesso facendo ricorso ai pagamenti nazionali di cui all’articolo 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Qualsiasi altra misura disponibile ai sensi del medesimo regolamento appare insufficiente o inadeguata. È pertanto opportuno ricorrere alla riserva agricola per attuare una distillazione in caso di crisi mirata in Portogallo.
(7)Al fine di evitare distorsioni della concorrenza, l’uso dell’alcole così ottenuto non dovrebbe essere consentito nell’industria alimentare e delle bevande e dovrebbe essere limitato a fini industriali, in particolare la produzione di disinfettanti e farmaci, e a fini energetici. Per evitare abusi o sovracompensazioni a seguito dell’attuazione di questa misura eccezionale, è opportuno chiedere allo Stato membro interessato di orientare la misura esclusivamente verso le categorie di vini che presentano gravi squilibri di mercato e di limitare la relativa compensazione a un importo inferiore ai pertinenti prezzi di mercato recenti.
(8)Al fine di aumentare l’efficacia delle risorse finanziarie dell’Unione che possono essere assegnate a tale distillazione in caso di crisi, il Portogallo dovrebbe essere autorizzato a integrare l’assistenza finanziaria dell’Unione con pagamenti nazionali che coprano fino al 200 % del sostegno dell’Unione di cui al presente regolamento.
(9)Il Portogallo dovrebbe comunicare alla Commissione informazioni dettagliate sull’attuazione del presente regolamento per consentire all’Unione di monitorare l’efficacia della misura introdotta.
(10)Per motivi di bilancio l’Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute dal Portogallo per l’attuazione della misura prevista dal presente regolamento solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità. Il sostegno a questa misura eccezionale dovrebbe quindi essere versato entro il 30 aprile 2025.
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