IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)L’8 dicembre 2020, nella dichiarazione dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a nome dell’Unione europea, relativa al regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani, l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro forte impegno a favore della promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani sottolinea la determinazione dell’Unione a rafforzare il proprio ruolo nella lotta contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Far sì che tutti possano godere dei propri diritti umani è un obiettivo strategico dell’Unione. Il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono valori fondamentali dell’Unione e della sua politica estera e di sicurezza comune.
(2)Nelle sue conclusioni del 14 novembre 2022, il Consiglio ha espresso preoccupazione per l’effetto sproporzionato che i conflitti armati continuano ad avere sulle donne e sulle ragazze in tutto il mondo, nonché per la prevalenza della violenza sessuale e di genere, ivi compresa la violenza sessuale connessa ai conflitti, offline e online. Il Consiglio si è impegnato a intensificare gli sforzi per contrastare tale violenza al fine di garantire la piena assunzione di responsabilità e combattere l’impunità. Inoltre, nelle sue conclusioni di giugno 2014, il Consiglio aveva sottolineato che per combattere ed eliminare tutte le forme di violenza contro le donne sono necessari politiche coordinate a tutti i livelli pertinenti e un approccio globale che punti alle questioni chiave della prevenzione, dello scarso numero di segnalazioni, della protezione, del sostegno alle vittime nonché al perseguimento degli autori di violenze e ad altri interventi. L’uso strategico delle misure restrittive rafforza tale approccio accrescendo la pressione al fine di prevenire ulteriori violazioni e abusi e, in coordinamento con altri strumenti di cui dispone l’Unione in materia di diritti umani, attira l’attenzione su tali violazioni e abusi e sui relativi responsabili.
(3)In tale contesto, è opportuno inserire quattro persone e due entità nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2020/1998,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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