LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
(2)A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi sono stati inseriti nell'elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale elenco comprende il genere Tilia L.
(3)Il 9 giugno 2023 il Regno Unito (3) ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell'Unione delle seguenti piante da impianto di Tilia cordata L. e Tilia platyphyllos L. originarie del Regno Unito: occhi/marze di massimo due anni con un diametro massimo di 12 mm, piante da impianto di massimo sette anni, a radice nuda, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto e piante da impianto di massimo 25 anni in substrato colturale con un diametro massimo di 80 mm alla base del fusto. La domanda era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.
(4)Il 18 aprile 2024 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante per le quali era stata presentata la domanda (4). L'Autorità non ha identificato alcun organismo nocivo pertinente per le piante da impianto di Tilia cordata L. e Tilia platyphyllos L. originarie del Regno Unito («piante in questione»).
(5)In base al parere dell'Autorità, il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante in questione, indipendentemente dall'età, dalle dimensioni e dal tipo di piante, è considerato accettabile.
(6)Di conseguenza le piante da impianto di Tilia cordata L. e Tilia platyphyllos L. originarie del Regno Unito non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio. Dette piante dovrebbero quindi essere rimosse dall'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
(8)Al fine di rispettare gli obblighi dell'Unione derivanti dall'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'Organizzazione mondiale del commercio (5), l'importazione di piante da impianto di Tilia cordata L. e Tilia platyphyllos L. originarie del Regno Unito dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile.
(9)Il presente regolamento è conforme al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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