Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1957 della Commissione del 17 luglio 2024 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/1941.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 della Commissione (2) elenca gli organismi nocivi dei quali, a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, sono temporaneamente vietati l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio nel territorio dell’Unione.

(2)Da giugno 2021 a dicembre 2023 diversi Stati membri hanno notificato alla Commissione la presenza ufficialmente confermata, in partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti originari di paesi terzi, di organismi nocivi che non sono elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, come organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (3) e che non sono regolamentati a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

(3)Homona magnanima figura tra gli organismi nocivi per i quali la Germania ha adottato misure a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Tale organismo nocivo è stato intercettato un paio di volte alle frontiere dell’Unione e la sua presenza nel territorio dell’Unione non è mai stata riscontrata.

(4)La Germania ha effettuato una valutazione preliminare dei rischi per Homona magnanima (4) per il territorio dell’Unione. La valutazione conclude che l’organismo nocivo soddisfa i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato I, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031 e dovrebbe pertanto essere soggetto a misure temporanee conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Poiché le piante ospiti di tale organismo nocivo continuano a essere importate da paesi in cui è nota la presenza di quest’ultimo, esso presenta un rischio fitosanitario per il territorio dell’Unione. È tuttavia necessaria un’ulteriore valutazione dei rischi per stabilire se Homona magnanima possa essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione e debba essere inserito nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. È pertanto opportuno vietarne temporaneamente l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione e il rilascio nell’Unione, fino a quando non sarà stata effettuata un’analisi dei rischi completa.

(5)Inoltre l’organismo nocivo Leucinodes orbonalis era stato inizialmente incluso nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941, sulla base di una classificazione degli organismi nocivi effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). Nel 2024 l’Autorità ha formulato un parere scientifico su una valutazione completa del rischio fitosanitario di Leucinodes orbonalis (5). L’Autorità ha concluso che la probabilità di insediamento e l’impatto previsto dell’organismo nocivo nell’Unione erano molto bassi. Alla luce del parere dell’Autorità, è opportuno concludere che l’organismo nocivo Leucinodes orbonalis non presenta un rischio fitosanitario inaccettabile per il territorio dell’Unione e pertanto non soddisfa i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato I, sezione 1 e sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il territorio dell’Unione. Non dovrebbe pertanto più essere soggetto alle misure temporanee adottate a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941.

(7)Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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