Decisione (PESC) 2024/1964 del Consiglio del 15 luglio 2024 che modifica la Decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544 (1).

(2)Nelle conclusioni del 20 maggio 2021 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Sull’azione umanitaria dell’UE: nuove sfide, stessi principi», il Consiglio ha ribadito il suo impegno a evitare e, ove inevitabile, attenuare al massimo i potenziali effetti negativi indesiderati delle misure restrittive dell’Unione sull’azione umanitaria basata su principi. Il Consiglio ha ribadito che le misure restrittive dell’Unione rispettano tutti gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei rifugiati. Ha sottolineato l’importanza di rispettare pienamente i principi umanitari e il diritto internazionale umanitario nella politica dell’Unione in materia di sanzioni, anche attraverso l’inclusione coerente di eccezioni umanitarie nei regimi di misure restrittive dell’Unione, ove opportuno, e provvedendo affinché sia istituito un quadro efficace per il ricorso a tali eccezioni da parte delle organizzazioni umanitarie.

(3)Sulla base di un riesame della decisione (PESC) 2018/1544 e al fine di agevolare l’azione umanitaria basata su principi da parte di attori umanitari imparziali, talune organizzazioni e agenzie che agiscono in qualità di partner umanitari dell’Unione dovrebbero essere esentate dal divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità e organismi designati per scopi esclusivamente umanitari. Inoltre, è opportuno introdurre un meccanismo di deroga per le organizzazioni e i soggetti coinvolti in attività umanitarie che non possono beneficiare di tale esenzione umanitaria. È opportuno altresì introdurre una clausola di riesame relativa a tali eccezioni.

(4)È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2018/1544 è così modificata:

1)all’articolo 3, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7.Il paragrafo 2 non si applica alle organizzazioni e agenzie che l’Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l’organizzazione o l’agenzia agisce da partner umanitario dell’Unione, purché la fornitura dei fondi o delle risorse economiche di cui al paragrafo 2 sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari.

8.Nei casi non contemplati dal paragrafo 7, e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari.

9.In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 8, l’autorizzazione si considera rilasciata.

10.Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse ai sensi dei paragrafi 8 o 9 entro due settimane dalla concessione di tale autorizzazione.»;

2)all’articolo 8 è aggiunto il comma seguente:

«Le eccezioni di cui all’articolo 3, paragrafi 7, 8 e 9, per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno

Stato membro, dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

NAGY I.

Tratto da:

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EurLex

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