LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio, del 18 giugno 2019, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell’UE e abroga la decisione 96/409/PESC (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva (UE) 2019/997 disciplina le condizioni e la procedura per il rilascio ai cittadini non rappresentati in paesi terzi di un documento di viaggio provvisorio dell’UE («ETD UE») e stabilisce un modello uniforme per tale documento.
(2)A norma dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/997, l’ETD UE è costituito da un modulo uniforme ETD UE e da un adesivo uniforme ETD UE. Tale modulo e tale adesivo sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I e II di tale direttiva e alle prescrizioni tecniche complementari definite ai sensi dell’articolo 9 della medesima. Al momento della compilazione dell’adesivo uniforme ETD UE, le sezioni di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2019/997 e la zona a lettura ottica devono essere completate in base alle norme stabilite nella parte 3 del documento 9303 dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).
(3)A norma del punto 10 dell’allegato II della direttiva (UE) 2019/997, l’adesivo uniforme ETD UE deve contenere le informazioni a lettura ottica in linea con il documento ICAO 9303 necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Le lettere maiuscole «AE» devono essere utilizzate come primi due caratteri della zona a lettura ottica per designare il documento come documento di viaggio provvisorio dell’UE.
(4)Al momento dell’adozione della direttiva (UE) 2019/997, le norme dell’ICAO non contenevano regole specifiche sui primi due caratteri da utilizzare nella zona a lettura ottica dei documenti di viaggio provvisori.
(5)Nella riunione svoltasi dal 26 febbraio al 1o marzo 2024, il gruppo Facilitazioni dell’ICAO ha approvato l’uso delle lettere maiuscole «PU» nei documenti di viaggio provvisori su foglio singolo.
(6)Affinché l’ETD UE rimanga in linea con i progressi tecnici per quanto riguarda le norme internazionali relative a tali documenti, è necessario sostituire il riferimento alle lettere maiuscole «AE» come primi due caratteri della zona a lettura ottica di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2019/997 con il riferimento alle lettere maiuscole «PU».
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2019/997.
(8)Affinché la direttiva (UE) 2019/997 sia pienamente in linea con i progressi tecnici a decorrere dalla data di inizio della sua applicazione, determinata con riferimento all’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2452 della Commissione (2), il requisito tecnico di cui alla presente direttiva dovrebbe essere applicabile a decorrere dalla data di applicazione della direttiva (UE) 2019/997,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell’allegato II della direttiva (UE) 2019/997, il punto 10 è sostituito dal seguente:
«10.
L’adesivo uniforme ETD UE contiene le informazioni a lettura ottica in linea con il documento ICAO 9303 necessarie a facilitare i controlli alle frontiere esterne. Le lettere maiuscole «PU» sono utilizzate come primi due caratteri della zona a lettura ottica per designare il documento come documento di viaggio provvisorio dell’UE. Nella zona a lettura ottica dovrà figurare un testo stampato, visibile nella stampa di fondo, contenente la dicitura «Unione europea» in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Il testo non pregiudica le caratteristiche tecniche della zona a lettura ottica né la sua leggibilità.».
Articolo 2
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 9 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 9 dicembre 2025.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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