Decisione (UE) 2024/1954 del Consiglio del 13 maggio 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (1), l’Unione ha concluso l’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2) («accordo di recesso»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2020.

(2)A norma dell’articolo 166, paragrafo 2, dell’accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto istituito in virtù dell’articolo 164, paragrafo 1, del medesimo accordo («comitato misto») sono vincolanti per l’Unione e il Regno Unito. L’Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell’accordo di recesso.

(3)A norma dell’articolo 182 dell’accordo di recesso il Quadro di Windsor (3) è parte integrante del medesimo accordo.

(4)Per quanto riguarda la circolazione delle merci, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del Quadro di Windsor, il comitato misto ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono le condizioni alle quali la trasformazione non è considerata trasformazione commerciale e i criteri in base ai quali la merce trasportata in Irlanda del Nord da un luogo che non si trova nell’Unione non è considerata a rischio di essere successivamente trasferita nell’Unione.

(5)È auspicabile migliorare il funzionamento dei regimi previsti dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor (4) («decisione n. 1/2023»), con riferimento all’applicazione dei contingenti tariffari del Regno Unito per l’importazione in Irlanda del Nord delle merci indicate nel proposto allegato V della decisione n. 1/2023.

(6)Nella prossima riunione il comitato misto dovrebbe adottare una decisione a norma dell’articolo 164, paragrafo 4, lettera e), dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, del Quadro di Windsor, che modifica la decisione n. 1/2023 («decisione modificativa»).

(7)Tenendo presente la novità in relazione all’applicazione dei contingenti tariffari del Regno Unito per l’importazione in Irlanda del Nord delle merci elencate nell’allegato della decisione modificativa, e al fine di monitorare costantemente il rispetto delle condizioni per l’importazione di tali merci in Irlanda del Nord, anche in vista dei potenziali rischi per l’integrità del mercato interno, è opportuno che la Commissione informi il Consiglio in merito all’attuazione della decisione modificativa.

(8)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto riguardo la decisione modificativa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’articolo 164, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («comitato misto») riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor («decisione n. 1/2023»), è definita nel progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione («decisione modificativa»).

Articolo 2

1.La Commissione presenta se del caso al Consiglio, almeno una volta all’anno, informazioni sull’attuazione della decisione modificativa, ivi comprese:

a)informazioni in forma aggregata sul numero di autorizzazioni concesse a norma degli articoli 9, 10 e 11 della decisione n. 1/2023 quale modificata dalla decisione modificativa, in relazione all’importazione delle merci elencate nell’allegato della decisione modificativa;

b)informazioni sui quantitativi utilizzati durante il periodo contingentale annuale delle merci elencate nell’allegato della decisione modificativa.

2.Contestualmente alla presentazione di informazioni a norma del paragrafo 1, la Commissione presenta al Consiglio una valutazione del rispetto globale delle condizioni per l’importazione in Irlanda del Nord delle merci elencate nell’allegato della decisione modificativa, anche in vista della gestione dei potenziali rischi per l’integrità del mercato interno.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

B. DALLE

Tratto da:

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EurLex

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