Regolamento d’Esec. (UE) 2024/1475 della Commissione del 30 maggio 2024 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 (2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping su alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile («prodotto oggetto del riesame» o «SSSPT»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».

(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 (3), la Commissione europea («Commissione») ha nuovamente istituito le misure antidumping definitive in seguito a un riesame in previsione della scadenza.

(3)I dazi antidumping attualmente in vigore sono compresi tra il 48,3 % e il 71,9 %.

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di SSSPT originari della RPC, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)La domanda di riesame («domanda») è stata presentata il 2 dicembre 2022 dall’European Steel Tube Association («ESTA» o «richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di SSSPT ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’avvio di un riesame in previsione della scadenza, il 3 marzo 2023 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di SSSPT originari della RPC, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («avviso di apertura»).

1.4.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 («PIR» o «periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.5.Parti interessate

(8)Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha espressamente informato in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, tutti i produttori noti dell’Unione, i produttori noti della RPC e le autorità della RPC, nonché gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, invitandoli a partecipare.

(9)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.Campionamento

(10)Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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