Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/1602 del Consiglio del 31 maggio 2024 che attua il Regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

il Consiglio dell’unione europea, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l’articolo 47,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)Nelle conclusioni del 17 luglio 2017 il Consiglio ha affermato che l’Unione avrebbe preso in considerazione ulteriori risposte adeguate alle azioni della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») che compromettono il regime globale di non proliferazione e disarmo, segnatamente tramite misure restrittive autonome supplementari.

(3)Il 22 dicembre 2017, nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 2397 (2017), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha ribadito che la RPDC non deve effettuare ulteriori lanci che utilizzano la tecnologia di missili balistici o test nucleari e deve astenersi da qualsiasi altra provocazione; deve sospendere immediatamente tutte le attività connesse al suo programma di missili balistici e, in tale contesto, ripristinare i propri impegni assunti in precedenza riguardo a una moratoria su tutti i lanci di missili; deve abbandonare immediatamente tutte le armi nucleari e i programmi nucleari esistenti in modo completo, verificabile e irreversibile e cessare immediatamente tutte le attività connesse; e deve abbandonare qualsiasi altro programma esistente legato alle armi di distruzione di massa e ai missili balistici in modo completo, verificabile e irreversibile.

(4)Il 19 dicembre 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui condannava fermamente il lancio, avvenuto il 18 dicembre, di un missile balistico intercontinentale, il quinto dall’inizio dell’anno, da parte della RPDC, il giorno dopo il lancio di un missile balistico a corto raggio, in palese violazione delle UNSCR. In tale dichiarazione si sottolineava che l’RPDC doveva conformarsi immediatamente agli obblighi derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, abbandonando in modo completo, verificabile e irreversibile tutte le sue armi nucleari, le altre armi di distruzione di massa, i programmi relativi ai missili balistici e i programmi nucleari esistenti, e doveva cessare tutte le attività connesse. Si ribadiva inoltre che l’RPDC non potrà mai avere e mai avrà lo status di Stato dotato di armi nucleari conformemente al trattato di non proliferazione (TNP). L’alto rappresentante ha esortato l’RPDC e la Russia ad astenersi da qualsiasi scambio di attrezzature militari, tecnologie missilistiche o munizioni e a rispettare le successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che vietano chiaramente qualsiasi esportazione o importazione di armi che coinvolga l’RPDC e ha condannato qualsiasi sostegno militare dell’RPDC alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ribadendo la profonda preoccupazione per le segnalazioni di trasferimenti di armi dalla RPDC verso la Russia.

(5)Dal 1o gennaio 2024 al 15 maggio 2024 la RPDC ha effettuato almeno 12 lanci di missili balistici, ognuno dei quali costituisce una nuova palese violazione delle UNSCR.

(6)Nelle dichiarazioni del 15 gennaio 2024 e del 2 aprile 2024 il portavoce dell’alto rappresentante ha condannato i lanci di missili balistici della RPDC e ha reiterato l’invito alla RPDC a porre fine a tutte le azioni illegali che minacciano la pace e la sicurezza regionali e internazionali, esortando nel contempo la RPDC ad avviare un dialogo con le parti pertinenti e a conformarsi agli obblighi derivanti dalle UNSCR, abbandonando in modo completo, verificabile e irreversibile tutte le sue armi nucleari e i missili balistici.

(7)Nelle conclusioni del 15 dicembre 2023 il Consiglio europeo ha condannato il sostegno militare che l’RPDC, la Bielorussia e l’Iran, continuano a fornire alla guerra di aggressione della Russia.

(8)Nelle conclusioni del 22 marzo 2024 il Consiglio europeo ha invitato a preparare ulteriori sanzioni nei confronti della RPDC, della Bielorussia, e dell’Iran.

(9)In considerazione del proseguimento delle attività connesse ai missili balistici da parte della RPDC in violazione e palese inosservanza delle pertinenti risoluzioni dell’UNSC, nonché del sostegno militare fornito dalla RPDC alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, sei persone e quattro entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità oggetto di misure restrittive di cui agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

Tratto da:

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EurLex

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