Regolamento (UE) 2024/1309 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2024 recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, che modifica il Regolamento (UE) 2015/2120.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Nel corso dell’ultimo decennio l’economia digitale ha cambiato profondamente il mercato interno. L’Unione crede in un’economia digitale capace di generare vantaggi economici e sociali sostenibili grazie a una connettività eccellente, affidabile e sicura per tutti e ovunque in Europa, anche nelle regioni rurali, remote e scarsamente popolate, nonché nei corridoi di trasporto. Un’infrastruttura digitale di qualità elevata basata su reti ad altissima capacità quali definiti all’articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («VHCN») sta alla base di quasi tutti i settori di un’economia moderna e innovativa. Può favorire servizi innovativi, una maggiore efficienza delle operazioni commerciali e società digitali intelligenti e sostenibili, contribuendo nel contempo al conseguimento degli obiettivi climatici dell’Unione. È di importanza strategica per la coesione sociale e territoriale e, in generale, per la competitività, la resilienza, la sovranità digitale e la leadership digitale dell’Unione. La digitalizzazione ha un profondo impatto sulla vita sociale, economica, politica e culturale quotidiana di tutti i cittadini dell’Unione. A tale riguardo, l’accesso limitato e l’espansione insufficiente della rete possono aggravare le disuguaglianze sociali, creando un nuovo divario digitale tra le persone che possono beneficiare pienamente di una connettività digitale efficiente e sicura, che consente loro di accedere a un’ampia gamma di servizi, e quelle che non dispongono di tale connettività. A tal proposito, l’installazione di VHCN nelle regioni rurali, remote e scarsamente popolate, come pure negli alloggi sociali, dovrebbe costituire una priorità per i progetti di investimento pubblici, in quanto aspetto fondamentale per l’inclusione sociale. Per questo si dovrebbe dare alle persone fisiche e giuridiche nel settore pubblico e privato la possibilità di essere protagonisti dell’economia digitale.

(2)La rapida evoluzione delle tecnologie, la crescita esponenziale del traffico a banda larga e la crescente domanda di connettività avanzata ad altissima capacità hanno subito un’ulteriore accelerazione nel corso della pandemia di COVID-19. Di conseguenza gli obiettivi fissati nella Comunicazione della Commissione del 19 maggio 2010, dal titolo «Un’agenda digitale europea» sono stati in gran parte conseguiti, ma sono anche diventati obsoleti. La percentuale di famiglie che hanno accesso a internet con una velocità pari a 30 Mbps è aumentata dal 58,1 % nel 2013 al 90 % nel 2022. Una disponibilità di soli 30 Mbps non è più adeguata alle esigenze future e non è allineata con i nuovi obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2018/1972 che prevedono di garantire la connettività e l’ampia disponibilità di VHCN. Nella decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l’Unione ha pertanto fissato obiettivi aggiornati per il 2030 che corrispondono meglio alle esigenze di connettività previste per il futuro nel contesto delle quali tutte le abitazioni europee dovrebbero essere raggiunte da una rete Gigabit e tutte le zone popolate dovrebbero essere raggiunte da reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G.

(3)Ai fini del conseguimento di tali obiettivi sono necessarie politiche destinate ad accelerare, semplificare e abbattere i costi dell’installazione delle reti ad altissima capacità fisse e senza fili sull’intero territorio dell’Unione, anche attraverso una corretta pianificazione, un maggiore coordinamento e l’istituzione di procedure di permesso semplificate e snellite per la riduzione degli oneri amministrativi, sia per gli operatori che per le amministrazioni nazionali.

(4)L’integrazione delle infrastrutture spaziali e terrestri è importante per la diffusione della connettività e per prepararsi alla prossima ondata di infrastrutture digitali in modo da consentire all’Unione di assumere un ruolo guida. I recenti progressi tecnici hanno consentito l’emergere di costellazioni di comunicazioni satellitari e l’offerta graduale di servizi di connettività ad alta velocità e con una latenza relativamente bassa, al fine di consentire la connettività e aumentare la coesione in tutta l’Unione, comprese le sue regioni ultraperiferiche e le zone rurali, remote e scarsamente popolate. A tale riguardo, le risorse previste dal regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e in particolare le potenziali capacità commerciali di accesso a internet della futura costellazione satellitare, potrebbero essere prese in considerazione nella pianificazione e nell’installazione di reti ad altissima capacità fisse e senza fili in tutta l’Unione e contribuire, ove possibile, all’installazione di VHCN. È importante sottolineare che la connettività satellitare comprende anche elementi terrestri la cui installazione può essere agevolata dal presente regolamento.

(5)L’installazione di VHCN in tutta l’Unione richiede investimenti ingenti, di cui una parte consistente è rappresentata dal costo delle opere di genio civile. La condivisione delle infrastrutture fisiche limiterebbe la necessità di costose opere di genio civile e farebbe progredire in modo più efficace l’installazione della banda larga.

(6)Una parte preponderante dei costi di installazione di VHCN è imputabile a inefficienze nel processo di installazione concernenti: a) l’uso dell’infrastruttura passiva esistente, come cavidotti, tubature, pozzetti, centraline, pali, piloni, installazioni di antenne, tralicci e altre strutture di supporto; b) rallentamenti legati al coordinamento delle opere di genio civile realizzate da operatori di rete o enti pubblici; c) procedure amministrative farraginose e lunghe per il rilascio dei permessi; e d) colli di bottiglia per l’installazione delle reti all’interno degli edifici, che comportano rilevanti ostacoli finanziari, in particolare nelle zone rurali.

(7)La direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), adottata in risposta alla necessità di abbattere i costi di installazione della banda larga, conteneva misure sulla condivisione delle infrastrutture, sul coordinamento delle opere di genio civile e sulla riduzione degli oneri amministrativi. Al fine di facilitare ulteriormente l’installazione di VHCN, tra cui la fibra ottica e il 5G, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni sul tema «Plasmare il futuro digitale dell’Europa» del 9 giugno 2020, ha invitato ad elaborare un pacchetto di misure aggiuntive a sostegno delle esigenze attuali ed emergenti di installazione di reti, anche attraverso il riesame della direttiva 2014/61/UE.

(8)Le misure di cui alla direttiva 2014/61/UE hanno contribuito a rendere meno costose le installazioni di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Tuttavia tali misure dovrebbero essere rafforzate e snellite per ridurre ulteriormente i costi e accelerare l’installazione delle reti.

(9)Le misure intese a rendere più efficiente l’uso delle infrastrutture pubbliche e private esistenti e a ridurre i costi e gli ostacoli nell’esecuzione di nuove opere di genio civile dovrebbero contribuire in modo sostanziale a garantire un’installazione rapida ed estesa di VHCN, anche nelle regioni rurali, remote e scarsamente popolate, nonché nei corridoi di trasporto. Tali misure dovrebbero mantenere una concorrenza effettiva senza compromettere la sicurezza, la protezione e il corretto funzionamento dell’infrastruttura esistente né la sanità pubblica e l’ambiente. È opportuno tenere conto di metodologie e dati scientifici adeguati.

(10)Alcuni Stati membri hanno adottato misure di riduzione dei costi dell’installazione della banda larga, andando persino oltre quanto disposto nella direttiva 2014/61/UE. Tuttavia tali misure sono comunque molto diverse tra gli Stati membri e hanno portato a risultati diversi in tutta l’Unione. La diffusione di alcune di tali misure in tutta l’Unione e l’adozione di nuove misure rafforzate permetterebbe di contribuire considerevolmente a un migliore funzionamento del mercato interno digitale. Inoltre le differenze nei requisiti normativi e l’attuazione incoerente delle norme dell’Unione impediscono talvolta la cooperazione tra le imprese che forniscono servizi pubblici. Tali differenze possono altresì costituire ostacoli all’ingresso da parte di nuove imprese che forniscono, o sono autorizzate a fornire, reti pubbliche di comunicazione elettronica o risorse correlate, come definite all’articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2018/1972 (operatori). Tali differenze possono inoltre precludere nuove opportunità commerciali, ostacolando lo sviluppo di un mercato interno per l’uso e l’installazione di infrastrutture fisiche per VHCN. Inoltre le misure notificate nelle tabelle di marcia nazionali e nelle relazioni di attuazione adottate dagli Stati membri ai sensi della raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione (7) non coprono tutti gli ambiti della direttiva 2014/61/UE né affrontano tutte le questioni in modo coerente e completo. Ciò si verifica nonostante sia fondamentale intervenire nell’intero processo di installazione delle reti e a livello intersettoriale se si vuole che l’impatto sia rilevante e coerente. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a continuare ad attuare le migliori pratiche di cui alla raccomandazione (UE) 2020/1307 che possono agevolare l’attuazione del presente regolamento in linea con il principio di armonizzazione minima.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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