Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 fissa il perseguimento dell'«inquinamento zero» quale uno dei sei obiettivi tematici dell'Unione per il periodo fino al 31 dicembre 2030, anche in relazione alle sostanze chimiche nocive, al fine di conseguire un ambiente privo di sostanze tossiche (segnatamente per quanto riguarda l'aria, l'acqua e il suolo, nonché in relazione all'inquinamento luminoso e acustico), e la protezione della salute e del benessere delle persone, degli animali e degli ecosistemi dai rischi ambientali e dagli effetti negativi.

(2)Il Green Deal europeo, adottato in una comunicazione della Commissione l'11 dicembre 2019, è la strategia dell'Unione volta ad avviare una transizione che mira a realizzare, al più tardi entro il 2050, un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare, ottimizzando la gestione delle risorse e riducendo al minimo l'inquinamento, riconoscendo al tempo stesso la necessità di politiche profondamente trasformative. L'Unione sostiene inoltre l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile. La strategia per una mobilità sostenibile e intelligente adottata dalla Commissione nel dicembre 2020 e il piano d'azione dell’UE «Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo» adottato dalla Commissione nel maggio 2021 affrontano specificamente gli aspetti del Green Deal europeo relativi all'inquinamento causato dai trasporti. Altre misure particolarmente rilevanti per tale iniziativa comprendono, ad esempio, la proposta di rifusione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la nuova strategia industriale per l'Europa presentata dalla Commissione nel marzo 2020, la revisione, mediante il regolamento (UE) 2023/851 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 per le autovetture e i furgoni di cui al regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la proposta di revisione dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti e nuovi di cui al regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(3)Il mercato interno è uno spazio in cui deve essere garantita la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. A tale fine il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ha introdotto un sistema completo di omologazione e vigilanza del mercato per i veicoli a motore e i rimorchi, nonché per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.

(4)Le prescrizioni tecniche per l'omologazione di veicoli a motore, motori e parti di ricambio per quanto concerne le emissioni («omologazione in relazione alle emissioni») dovrebbero rimanere armonizzate al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute a tutti gli Stati membri.

(5)Una transizione riuscita verso una mobilità a zero emissioni richiede un approccio integrato e un contesto adeguato, che consenta di stimolare l'innovazione e mantenere la leadership tecnologica dell'Unione nel settore del trasporto su strada. Tale contesto comprende investimenti pubblici e privati nella ricerca e nell'innovazione, una maggiore offerta di veicoli a zero e basse emissioni, la realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento, l'integrazione nei sistemi dell'energia nonché l'approvvigionamento sostenibile di materiali e la produzione, il riutilizzo e il riciclo sostenibili di batterie nell'Unione. La creazione di un tale contesto richiede un'azione coerente a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale.

(6)Al fine di sostenere la transizione verso una mobilità pulita, promuovendo nel contempo la reindustrializzazione dell'Unione e sostenendo i suoi cittadini, è fondamentale garantire che i prezzi dei veicoli privati e commerciali rimangano accessibili per le persone e le imprese. Ciò contribuirebbe a preservare la qualità della vita, la competitività industriale e l'innovazione e a sostenere la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo di competenze nel settore.

(7)È opportuno garantire una transizione equa e socialmente accettabile verso una mobilità a zero emissioni. È pertanto importante tenere conto degli effetti sociali di tale transizione lungo tutta la catena del valore del settore automobilistico e affrontare in modo proattivo le conseguenze sull'occupazione. È necessario istituire, nel quadro del meccanismo per una transizione giusta, programmi mirati a livello dell'Unione, nazionale e regionale, come i piani per una transizione giusta per le regioni che dipendono dal settore automobilistico, finalizzati alla riqualificazione, al miglioramento delle competenze e al reimpiego dei lavoratori, nonché iniziative di formazione e di ricerca di lavoro nelle comunità e nelle regioni colpite, in stretta collaborazione con le parti sociali e le autorità competenti. Nell'ambito di tale transizione è necessario potenziare l'occupazione femminile e le pari opportunità in tale settore.

(8)Il presente regolamento è un atto normativo distinto ai fini della procedura di omologazione UE stabilita dall'allegato II del regolamento (UE) 2018/858. Le disposizioni amministrative del regolamento (UE) 2018/858, comprese le disposizioni in materia di sanzioni, nonché il suo solido meccanismo di applicazione delle regole, sono pienamente applicabili.

(9)I reclami motivati presentati da persone fisiche o giuridiche possono costituire un'importante fonte di informazioni sia per le autorità di vigilanza del mercato che per le autorità di omologazione. In tale contesto, l'istituzione di procedure semplici e proporzionate che consentano alle persone fisiche e giuridiche di presentare reclami motivati alle rispettive autorità, qualora abbiano motivo di ritenere che il presente regolamento non sia rispettato, può contribuire all'applicazione e all'esecuzione del presente regolamento. Tali reclami dovrebbero essere presi in considerazione dalle autorità nazionali quale fattore di rischio nelle decisioni relative alle attività di vigilanza del mercato o di conformità in servizio.

(10)Il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni amministrative e prescrizioni comuni sulle emissioni prodotte dai veicoli e sulla durabilità delle batterie, mentre gli elementi tecnici dovrebbero essere stabiliti in atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame.

Per saperne di più:

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EurLex

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