LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze 2,4-DB, iodosulfuron-metil, mesotrione e piraflufen-etile sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)Nell’ambito del riesame di tali LMR a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni per alcuni prodotti. Le informazioni disponibili erano sufficienti per consentire all’Autorità di proporre LMR sicuri per i consumatori. Le lacune di dati sono state indicate nell’allegato II di detto regolamento, specificando la data entro la quale il richiedente doveva presentare le informazioni mancanti all’Autorità per convalidare gli LMR proposti.
(3)Per il 2,4-DB il richiedente ha presentato le informazioni mancanti relative al metabolismo e ai metodi di analisi per orzo, avena, segale e frumento e l’Autorità ha concluso che la lacuna di dati indicata nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata sufficientemente colmata (2). Per tali prodotti è pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e sopprimere, nello stesso allegato, la nota a piè di pagina relativa all’obbligo di presentare informazioni supplementari. Per suini (muscolo, grasso, fegato, rene), bovini (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili), ovini (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili), caprini (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili), equidi (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili), altri animali terrestri d’allevamento (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili) e latte (di bovini, ovini, caprini, equini), seppure il richiedente abbia presentato informazioni sui metodi di analisi, manca tuttora uno studio sugli alimenti per ruminanti. L’Autorità ha concluso che tali informazioni non erano sufficienti a colmare la lacuna di dati precedentemente individuata e ha raccomandato ai responsabili della gestione del rischio di considerare la possibilità di abbassare gli LMR per tali prodotti portandoli al limite di determinazione («LD») 2. Per tali prodotti è pertanto opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 all’LD specifico per prodotto e sopprimere, nello stesso allegato, la nota a piè di pagina relativa alla richiesta di presentare informazioni supplementari.
(4)Per lo iodosulfuron-metil il richiedente non ha presentato le informazioni mancanti relative alla stabilità al magazzinaggio, al metabolismo delle colture e alle prove sui residui per i semi di lino e alle prove sui residui per il granturco. L’Autorità ha pertanto concluso che la lacuna di dati precedentemente individuata non è stata colmata (3) e ha raccomandato ai responsabili della gestione del rischio di considerare la possibilità di abbassare gli LMR portandoli all’LD. Per tali prodotti è pertanto opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 all’LD specifico per prodotto e sopprimere, nello stesso allegato, la [nota a piè di pagina relativa alla] richiesta di presentare informazioni supplementari.
(5)Per il mesotrione il richiedente non ha presentato le informazioni mancanti relative alle sperimentazioni sui livelli di residui di tale sostanza e del suo metabolita AMBA (libero e coniugato) per le canne da zucchero. L’Autorità ha pertanto concluso che la lacuna di dati precedentemente individuata non è stata colmata (4) e ha raccomandato ai responsabili della gestione del rischio di considerare la possibilità di abbassare l’LMR portandolo all’LD. Per le canne da zucchero è pertanto opportuno fissare l’LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 all’LD specifico per prodotto e sopprimere, nello stesso allegato, l’obbligo di presentare informazioni supplementari.
(6)Per il piraflufen-etile il richiedente non ha presentato le informazioni mancanti relative ai metodi di analisi per il luppolo. L’Autorità ha pertanto concluso che la lacuna di dati precedentemente individuata non è stata colmata (5) e ha raccomandato ai responsabili della gestione del rischio di considerare la possibilità di abbassare l’LMR portandolo all’LD. Per il luppolo è pertanto opportuno fissare l’LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 all’LD specifico per prodotto e sopprimere, nello stesso allegato, l’obbligo di presentare informazioni supplementari.
(7)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, gli sviluppi tecnici permettono di fissare LD inferiori.
(8)I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
(10)Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato prima che i nuovi LMR diventassero applicabili e per i quali è stato mantenuto un elevato livello di protezione dei consumatori.
(11)Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell’Unione prima del 6 novembre 2024.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 6 novembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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