Regolamento (UE) 2024/1076 della Commissione del 15 aprile 2024 che modifica gli allegati II e V del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze attive bispyribac, metosulam, orizalin, oxasulfuron e triazossido sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)L’approvazione della sostanza attiva bispyribac è scaduta il 31 luglio 2022 poiché il richiedente ha ritirato la domanda di rinnovo. L’approvazione delle sostanze attive metosulam, orizalin e triazossido è scaduta rispettivamente il 30 aprile 2021, il 31 maggio 2021 e il 30 settembre 2021 poiché non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo.

(3)L’approvazione della sostanza attiva oxasulfuron è scaduta l’8 agosto 2018 poiché la Commissione non ne ha rinnovato l’approvazione con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1019 della Commissione (2).

(4)Tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive sono state revocate. Per tali sostanze attive non esistono LMR basati sui limiti massimi di residui del Codex («CXL») o tolleranze all’importazione. È pertanto opportuno fissare gli LMR per tali sostanze attive al limite di determinazione («LD»).

(5)Tutti gli LMR per le sostanze attive bispyribac, metosulam, orizalin, oxasulfuron e triazossido sono già fissati all’LD nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tali sostanze attive nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Gli LMR per tutti i prodotti di tali sostanze attive dovrebbero essere fissati all’LD specifico per prodotto nell’allegato V di tale regolamento.

(6)Inoltre, per il metosulam e l’orizalin, poiché gli LMR per tutti i prodotti sono fissati agli LD specifici per prodotto, non sono più necessari dati di conferma. È pertanto opportuno sopprimere tutte le note a piè di pagina contenenti richieste di dati di conferma.

(7)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Per tutte le sostanze attive contemplate dal presente regolamento i laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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