LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 24, lettere c) e g), e l’articolo 36, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che le autorità doganali, subordinatamente a talune condizioni, adottino decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti («decisioni ITV») e decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine («decisioni IVO»).
(2)L’articolo 35 del regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che le autorità doganali, in casi specifici, adottino decisioni relative a informazioni vincolanti per quanto riguarda altri fattori di cui al titolo II dello stesso regolamento. Il valore in dogana delle merci, di cui al titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 952/2013, costituisce uno di tali altri fattori, non essendo ancora soggetto a decisioni relative a informazioni vincolanti.
(3)Le decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana («decisioni IVVD») dovrebbero essere introdotte nella normativa doganale al fine di aumentare la trasparenza, la certezza del diritto, la conformità e l’uniformità della determinazione del valore in dogana, a beneficio degli operatori economici, delle autorità doganali e degli interessi finanziari dell’Unione.
(4)Al fine di garantire la coerenza fra i diversi tipi di informazioni vincolanti, nella misura del possibile, le disposizioni relative alle decisioni IVVD dovrebbero essere allineate alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) relative alle decisioni ITV e IVO.
(5)L’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe essere modificato al fine di subordinare le decisioni IVVD alla medesima deroga al diritto a essere sentiti applicabile alle decisioni ITV e IVO in conformità all’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013.
(6)Un nuovo articolo 18 bis dovrebbe essere introdotto nel regolamento delegato (UE) 2015/2446, al fine di includere la determinazione del valore in dogana tra gli elementi che possono essere oggetto di decisioni relative a informazioni vincolanti, definire l’ambito di applicazione materiale di tali decisioni, indicare le situazioni in cui una domanda di decisione IVVD non deve essere accettata e stabilirne la natura vincolante sia per le autorità doganali sia per il destinatario della decisione nonché il relativo periodo di validità, mediante disposizioni analoghe a quelle applicabili alle decisioni ITV e IVO, a norma dell’articolo 33 del regolamento (UE) n. 952/2013.
(7)L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali di Stati membri nonché tra operatori economici ed autorità doganali di Stati membri, e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale siano effettuati mediante procedimenti informatici. L’articolo 19, paragrafo 3, e l’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero quindi essere soppressi, poiché si prevede di includere le domande IVO e le decisioni IVO nel sistema elettronico di cui all’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3) quale modificato.
(8)L’articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che dispone proroghe del termine per l’adozione delle decisioni ITV e IVO in caso di sospensione dell’adozione se non sono garantite la correttezza e l’uniformità della classificazione tariffaria o della determinazione di origine, dovrebbe essere esteso all’adozione delle decisioni IVVD nel caso in cui l’adozione di queste sia sospesa se non è garantita la determinazione corretta e uniforme del valore in dogana.
(9)Un nuovo articolo 20 bis dovrebbe essere introdotto nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 al fine di subordinare le decisioni IVVD alle disposizioni relative alla gestione di tali decisioni analogamente a quanto disposto all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 952/2013 per le decisioni ITV e IVO.
(10)Al fine di garantire l’applicazione coerente delle decisioni IVVD, anche per quanto riguarda la loro gestione attraverso un sistema elettronico, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data in cui è operativo il sistema elettronico di cui all’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
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