LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.19 come additivo per mangimi. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)La domanda riguarda l’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.19 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, altre specie di pollame da ingrasso o allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali, con la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione».
(4)Nel parere del 30 settembre 2020 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.19 nella formulazione granulata termostabile e nella formulazione granulata è sicuro per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.19 in tutte le sue formulazioni non è un irritante per la pelle o per gli occhi e non è un sensibilizzante della pelle. Tuttavia, data la natura proteica della sostanza attiva, dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. Nel parere del 4 maggio 2022 (3) l’Autorità ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.19 nella formulazione in polvere e nella formulazione liquida è sicuro per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre dichiarato che il preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.19 in tutte le sue formulazioni è sicuro per i polli da ingrasso, per le altre specie di pollame da ingrasso o allevate per la produzione di uova e per gli uccelli ornamentali. Nel parere del 27 settembre 2023 (4) l’Autorità ha altresì concluso che il preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.19 può essere efficace per i polli da ingrasso, per altro pollame da ingrasso o allevato per la produzione di uova e per gli uccelli ornamentali al livello minimo raccomandato di 500 FTU/kg di mangime completo. Essa non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CGMCC 7.19 soddisfi le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale preparato per tutte le specie di pollame da ingrasso o allevate per la produzione di uova e per gli uccelli ornamentali. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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