LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e la modifica di tale autorizzazione.
(2)Un preparato di Weizmannia faecalis DSM 32016 (precedentemente identificato dal punto di vista tassonomico come Bacillus coagulans DSM 32016) è stato autorizzato per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae, specie di pollame da ingrasso e uccelli ornamentali.
(3)In conformità all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una prima domanda di modifica dei termini dell’autorizzazione del preparato di Weizmannia faecalis DSM 32016 come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae, specie di pollame da ingrasso e uccelli ornamentali, con la richiesta di aggiornare l’identificazione tassonomica del ceppo e di consentire l’uso contemporaneo di tale preparato con alcuni altri coccidiostatici, in aggiunta ad alofuginone e diclazuril. In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una seconda domanda relativa all’autorizzazione di nuovi usi del medesimo preparato come additivo per mangimi da impiegare nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio per tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione e al riconoscimento della compatibilità dell’uso di tale preparato con una serie di coccidiostatici nell’acqua di abbeveraggio per suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae, tutte le specie di pollame da ingrasso e gli uccelli ornamentali. Entrambe le domande hanno chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale». La seconda domanda relativa all’autorizzazione di nuovi usi era corredata dei pertinenti dati giustificativi come pure delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)Nel parere del 26 settembre 2023 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di Weizmannia faecalis DSM 32016 è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che il preparato di Weizmannia faecalis DSM 32016 non è un irritante per la pelle o per gli occhi, ma è un sensibilizzante delle vie respiratorie. L’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea del preparato in questione. L’Autorità ha concluso che il preparato è considerato efficace nei mangimi per pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione come pure nell’acqua di abbeveraggio per specie di pollame da ingrasso, pollame allevato per la produzione di uova o per la riproduzione, uccelli ornamentali e suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae. Essa ha altresì indicato che il preparato di Weizmannia faecalis DSM 32016 è compatibile con i coccidiostatici alofuginone, diclazuril, monensin sodico, cloridrato di robenidina, salinomicina sodica e una combinazione di monensin sodico e nicarbazina, mentre non è compatibile con narasina o una combinazione di narasina e nicarbazina, ma non è stato possibile trarre conclusioni sulla sua compatibilità con decochinato, lasalocid A sodico, semduramicina sodica, nicarbazina o cloridrato di amprolio. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
(5)Conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili alle attuali domande le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione precedente relativa allo stesso additivo per quanto riguarda i metodi di analisi.
(6)Il 23 gennaio 2024 il richiedente ha ritirato la domanda per quanto riguarda il riconoscimento della compatibilità dell’uso del preparato di Weizmannia faecalis DSM 32016 con i seguenti coccidiostatici: narasina, una combinazione di narasina e nicarbazina, decochinato, lasalocid A sodico, semduramicina sodica, nicarbazina e cloridrato di amprolio.
(7)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di Weizmannia faecalis DSM 32016 soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale preparato nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio per tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione nonché nell’acqua di abbeveraggio per tutte le specie di pollame da ingrasso, gli uccelli ornamentali e i suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae. È opportuno indicare la compatibilità dell’uso di tale preparato con i coccidiostatici alofuginone, diclazuril, monensin sodico, cloridrato di robenidina, salinomicina sodica e una combinazione di monensin sodico e nicarbazina. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.
(8)La Commissione è altresì del parere che il preparato di Weizmannia faecalis DSM 32016 continui a soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, se sono modificati i termini dell’autorizzazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 precisando la compatibilità dell’uso di tale preparato con i coccidiostatici monensin sodico, cloridrato di robenidina, salinomicina sodica e una combinazione di monensin sodico e nicarbazina, in aggiunta ad alofuginone e diclazuril. Considerato inoltre che tali coccidiostatici potrebbero non essere autorizzati come additivi per mangimi per ciascuna delle specie o categorie elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755, il loro uso contemporaneo con il preparato di Weizmannia faecalis DSM 32016 dovrebbe essere possibile solo in conformità alle rispettive condizioni di autorizzazione come additivi per mangimi. La Commissione ritiene altresì che l’identificazione tassonomica del ceppo contenuto nel preparato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 dovrebbe essere aggiornata, così come la disposizione relativa alle misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755.
(10)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione del preparato di Weizmannia faecalis DSM 32016 autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a rispettare i termini modificati di tale autorizzazione.
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