Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/403 della Commissione del 30 gennaio 2024 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda la definizione di SIGMET.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione (2) stabilisce requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea («ATM/ANS») e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo («funzioni della rete ATM») per il traffico aereo generale e per la loro sorveglianza.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (3) stabilisce regole dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea applicabili al traffico aereo generale (le cosiddette «regole dell’aria»). Alcune disposizioni di tale regolamento relative alla fornitura di servizi di traffico aereo sono state modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/404 della Commissione (4)

(3)Al fine di garantire la coerenza è pertanto opportuno modificare le corrispondenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373. Si tratta in particolare della definizione di informazioni relative a condizioni meteorologiche significative e di determinate disposizioni in materia di autorizzazioni relative a regole del volo a vista («VFR») speciali.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373.

(5)Al fine di garantire un’agevole attuazione delle misure introdotte dal presente regolamento, mantenendo nel contempo un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, è opportuno concedere all’industria e alle autorità competenti degli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle misure introdotte dal presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore.

(6)L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha assistito la Commissione a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139 e il 18 agosto 2023 ha presentato alla Commissione il relativo parere n. 02/2023.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’applicazione delle norme comuni di sicurezza nel settore dell’aviazione civile, istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, IV e VI del regolamento (UE) 2017/373 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 maggio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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