LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione (2) stabilisce i requisiti e le procedure amministrative relativi agli aeroporti, in cui rientrano la gestione, il funzionamento, la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti stessi.
(2)Alcuni recenti sviluppi introdotti dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale («ICAO») devono riflettersi nelle norme dell’Unione. Alcuni di questi ultimi sviluppi di cui all’annesso 2 Rules of the Air («regole dell’aria») della convenzione di Chicago riguardano i segnali da utilizzare, in tutte le condizioni di visibilità, in caso di avaria delle comunicazioni radio tra l’ente dei servizi di traffico aereo e i veicoli o i pedoni sull’area di manovra degli aeroporti. È pertanto necessario modificare di conseguenza la parte ADR.OPS.B.031 - Comunicazioni del regolamento (UE) n. 139/2014, allegato IV.
(3)Al fine di garantire un’agevole attuazione delle misure introdotte dal presente regolamento, garantendo nel contempo il mantenimento di un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, è opportuno concedere all’industria e alle autorità competenti degli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle misure introdotte dal presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore.
(4)L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha assistito la Commissione a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139 e il 18 agosto 2023 ha presentato alla Commissione il relativo parere n. 02/2023 (3),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (UE) n. 139/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 maggio 2025
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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