LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Le importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione (2).
(2)Il 7 marzo 2023 Sun Sweet Co. Ltd., codice addizionale TARIC (3) A792, società soggetta a un’aliquota individuale del dazio antidumping dell’11,1 %, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Sunsweet Public Company Limited.
(3)La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio antidumping a essa applicata sotto il nome precedente.
(4)La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che partecipano alla vendita del prodotto in esame e che non sono stati oggetto di inchiesta della Commissione.
(5)Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996, in particolare l’aliquota del dazio antidumping applicabile alla società in questione.
(6)La modifica del nome dovrebbe prendere effetto a decorrere dal 7 marzo 2023. La società è stata contattata in merito alla data applicabile. Sebbene la modifica del nome sia avvenuta il 4 settembre 2017, la società ha confermato di aver chiesto alla Commissione di confermare la modifica del nome solo a decorrere dal 7 marzo 2023.
(7)Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui era stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC A792.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 della Commissione è così modificato:
«Sun Sweet Co. Ltd., 9 M. 1, Sanpatong, Chiang Mai 50120, Thailandia 11,1 A792»
è sostituito da
«Sunsweet Public Company Limited, 9 M. 1, Sanpatong, Chiang Mai 50120, Thailandia 11,1 A792».
2.A decorrere dal 7 marzo 2023 il codice addizionale TARIC A792, precedentemente attribuito a Sun Sweet Co. Ltd., si applica a Sunsweet Public Company Limited. Si procede al rimborso o allo sgravio, in conformità alla normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Sunsweet Public Company Limited in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1996 per quanto riguarda Sun Sweet Co. Ltd.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2024.
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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