LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 92, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)I miglioratori alimentari sono additivi alimentari, enzimi alimentari e aromi alimentari, vale a dire sostanze aggiunte intenzionalmente agli alimenti per uno scopo tecnologico od organolettico. L’uso dei miglioratori alimentari è soggetto alla procedura uniforme di autorizzazione dell’Unione istituita dal regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(2)A norma del regolamento (UE) 2017/625, devono essere effettuati controlli ufficiali per verificare la conformità alle norme del settore degli alimenti e della sicurezza alimentare.
(3)La raccomandazione (UE) 2023/965 della Commissione (3) contiene requisiti per il monitoraggio dell’assunzione di additivi alimentari e di aromi alimentari autorizzati conformemente ai regolamenti (CE) n. 1333/2008 (4) e (CE) n. 1334/2008 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la raccolta di dati sulla presenza e sull’occorrenza di additivi alimentari e di aromi alimentari negli alimenti.
(4)A norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) 2017/625, deve essere istituito un laboratorio di riferimento dell’Unione europea se vi è una necessità riconosciuta di promuovere pratiche uniformi in relazione allo sviluppo o all’utilizzo dei metodi di analisi, prova e diagnosi impiegati dai laboratori ufficiali designati conformemente all’articolo 37, paragrafo 1, di tale regolamento. Ciò si verifica quando l’efficacia dei controlli ufficiali dipende dalla qualità, uniformità e affidabilità di tali metodi e dei risultati.
(5)L’istituzione di un laboratorio di riferimento nel settore dei miglioratori alimentari è necessaria per poter effettuare i controlli ufficiali in modo efficace all’interno dell’Unione. In particolare, l’istituzione di un laboratorio di riferimento è necessaria per garantire un certo livello di armonizzazione per quanto riguarda i criteri di campionamento e i metodi analitici utilizzati per la raccolta di dati sugli additivi alimentari e sugli aromi alimentari e per fornire sostegno ai laboratori ufficiali nel settore degli enzimi alimentari.
(6)Il presente regolamento dovrebbe pertanto istituire un laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i miglioratori alimentari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È istituito il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per i miglioratori alimentari.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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