LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT e di taluni altri contingenti tariffari comunitari, che definisce le modalità di rettifica o di adattamento dei suddetti contingenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1)Dall'introduzione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione a dazio zero per quantitativi specifici di prodotti manufatti di iuta e di cocco mediante il regolamento (CE) n. 32/2000, a seguito dell'entrata in vigore del sistema di preferenze generalizzate (SPG) nel 1995, i contingenti tariffari sono stati ripetutamente prorogati. L'ultima proroga è scaduta il 31 dicembre 2023.
(2)Poiché il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è prorogato oltre il 31 dicembre 2023 in virtù del regolamento (UE) 2023/2663 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è opportuno prorogare di conseguenza il regime dei contingenti tariffari per i prodotti manufatti di iuta e di cocco.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 32/2000.
(4)Per motivi di certezza del diritto e al fine di garantire la continuità nell'utilizzo dei contingenti tariffari, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2024.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La quinta colonna («Periodo contingentale») della tabella di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 32/2000 è così modificata:
1)il testo relativo al numero d'ordine 09.0107 è sostituito dal seguente:
«dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2027 »;
2)il testo relativo al numero d'ordine 09.0109 è sostituito dal seguente:
«dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2027 »;
3)il testo relativo al numero d'ordine 09.0111 è sostituito dal seguente:
«dal 1o gennaio al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2027 ».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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