LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) fornisce una struttura operativa di servizi a interfaccia unica che assicuri la continuità del flusso di dati tra gli operatori economici e le autorità doganali, tra le autorità doganali e la Commissione, tra le autorità doganali e altre amministrazioni o agenzie e tra un sistema doganale e un altro nell’intera Unione. Tale struttura prevede una funzionalità relativa alla gestione automatica della quantità attraverso uno scambio di informazioni tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane e il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali, istituito e gestito dalla Commissione in conformità all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 (IMSOC). Tale scambio è effettuato attraverso il sistema elettronico di scambio di certificati nell’ambito dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX), istituito dal regolamento (UE) 2022/2399.
(2)L’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce un documento sanitario comune di entrata (DSCE) da compilare a cura degli operatori conformemente a tale regolamento per quanto riguarda l’esecuzione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, dei controlli sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione al fine di verificare la conformità alla legislazione dell’Unione relativa alla filiera agroalimentare.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione (3) stabilisce in quali casi e a quali condizioni il DSCE deve accompagnare fino al luogo di destinazione ciascuna partita, destinata all’immissione in commercio, delle categorie di animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri in conformità all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.
(4)Per prevenire il riutilizzo fraudolento del DSCE, l’articolo 4, lettera c), l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e l’articolo 6, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/1602 impongono alle autorità doganali di comunicare all’IMSOC, tramite EU CSW-CERTEX, le informazioni relative al quantitativo della partita indicato nella dichiarazione in dogana, in modo da garantire che i quantitativi indicati in tale dichiarazione siano dedotti dal quantitativo totale autorizzato dichiarato nel DSCE. Tale obbligo relativo alla gestione della quantità si applica qualora la partita debba essere assoggettata al regime doganale di immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o ai regimi doganali di uso particolare o di perfezionamento (comprendente il perfezionamento attivo e passivo) di cui all’articolo 210, rispettivamente lettere c) e d), di tale regolamento. Detto obbligo non si applica qualora la partita debba essere assoggettata ai regimi doganali di transito o di deposito di cui all’articolo 210, rispettivamente lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.
(5)L’applicazione della gestione della quantità nella fase del perfezionamento attivo rende complessa la movimentazione delle partite da parte delle autorità doganali. In particolare, l’assoggettamento della partita a regimi doganali successivi prima dell’immissione in libera pratica richiede lo svolgimento di una gestione manuale della quantità a livello di ciascuno di tali regimi, nonché nella fase finale dell’immissione in libera pratica. Per semplificare la movimentazione delle partite da parte delle autorità doganali è opportuno eliminare l’obbligo per tali autorità di svolgere la gestione della quantità nella fase del perfezionamento attivo, mentre tale verifica continuerà ad applicarsi nella fase dell’immissione in libera pratica per consentire la deduzione automatica dei quantitativi indicati nella dichiarazione in dogana dal quantitativo totale autorizzato dichiarato nel DSCE. Inoltre il regime doganale del perfezionamento passivo non si applica alle partite destinate all’immissione in commercio nell’Unione oggetto del regolamento delegato (UE) 2019/1602. L’obbligo di svolgere la gestione della quantità nella fase di tale regime dovrebbe essere pertanto eliminato. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1602.
(6)La data di applicazione dell’obbligo di svolgere la gestione della quantità tramite l’IMSOC dovrebbe essere allineata alla data di applicazione del collegamento del sistema TRACES, per quanto riguarda il DSCE, con EU CSW-CERTEX. Il regolamento (UE) 2022/2399 stabilisce che tale collegamento deve avvenire entro il 3 marzo 2025. L’obbligo di comunicare le informazioni pertinenti all’IMSOC di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1602 dovrebbe pertanto essere allineato affinché si applichi in ciascuno Stato membro a decorrere dalla data in cui il collegamento di TRACES con EU CSW-CERTEX diverrà operativo in tale Stato membro o, al più tardi, dal 3 marzo 2025.
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