LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23 bis, lettera m),
considerando quanto segue:
(1)Le norme di rendicontazione rivestono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali norme per far sì che conseguano l’obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.
(2)Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce una serie di norme di rendicontazione in materia di salute degli animali, che dovrebbero pertanto essere semplificate in linea con la comunicazione della Commissione «Competitività a lungo termine dell’UE: prospettive oltre il 2030 (2)».
(3)Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.
(4)L’articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che gli Stati membri possono introdurre programmi di allevamento finalizzato alla selezione di ovini resistenti alle TSE («programmi di allevamento»). Conformemente all’articolo 6 bis, paragrafo 3, di tale regolamento, gli Stati membri che adottano programmi di allevamento sono tenuti a presentare regolarmente relazioni alla Commissione («le relazioni»).
(5)L’allegato VII, capitolo C, parte 5, del regolamento (CE) n. 999/2001 prevede che le relazioni siano presentate alla Commissione con cadenza annuale.
(6)La modifica proposta semplificherà le norme di rendicontazione per gli Stati membri grazie al passaggio dalla trasmissione sistematica di una relazione annuale alla trasmissione di una relazione in caso di chiara necessità, vale a dire quando sono apportate modifiche ai programmi di allevamento. La modifica proposta non inciderà sul principale obiettivo strategico, ovvero garantire che gli Stati membri continuino a monitorare la loro situazione epidemiologica per quanto riguarda le TSE e a riferire in merito.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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Istockphoto (by Getty Images)
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