Direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica le Direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Conformemente alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha riesaminato l’applicazione e l’ambito di applicazione di tale direttiva e ha concluso che gli obiettivi di integrare il mercato dell’Unione dei fondi di investimento alternativi («FIA»), garantire un elevato livello di tutela degli investitori e salvaguardare la stabilità finanziaria sono stati per lo più raggiunti. Tuttavia nel suo riesame la Commissione ha anche concluso che è necessario armonizzare le norme per i gestori di fondi di investimento alternativi («GEFIA») che gestiscono FIA che concedono prestiti, nonché chiarire le norme applicabili ai GEFIA che delegano le loro funzioni a terzi, assicurare la parità di trattamento dei soggetti che forniscono servizi di custodia, migliorare l’accesso transfrontaliero ai servizi di depositario, ottimizzare la raccolta dei dati di vigilanza e facilitare l’uso di strumenti di gestione della liquidità in tutta l’Unione. Sono pertanto necessarie modifiche per fronteggiare queste esigenze al fine di migliorare il funzionamento della direttiva 2011/61/UE.

(2)Un regime di delega robusto, il trattamento equo dei soggetti che esercitano le funzioni di custodia, segnalazioni coerenti a fini di vigilanza, in particolare mediante l’eliminazione delle duplicazioni e degli obblighi ridondanti, e un approccio armonizzato all’uso degli strumenti di gestione della liquidità sono parimenti necessari per la gestione degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari («OICVM»). È pertanto opportuno modificare anche la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che stabilisce norme in materia di autorizzazione e funzionamento degli OICVM e delle loro società di gestione, negli ambiti relativi alla delega, alla custodia delle attività, alle segnalazioni a fini di vigilanza e alla gestione del rischio di liquidità.

(3)Alla fine del 2022 il mercato dei FIA dell’Unione ha raggiunto un valore patrimoniale netto di 6,8 bilioni di EUR. Gli investitori professionali rappresentano circa l’86 % del valore patrimoniale netto dei FIA gestiti o commercializzati da GEFIA autorizzati e da GEFIA sotto soglia, ossia i GEFIA di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE, nell’Unione. Il mercato dei FIA dell’Unione fornisce oltre 250 miliardi di EUR alle imprese dell’Unione in crediti privati e gli investitori dell’Unione sono responsabili del 30 % del capitale mondiale assegnato all’intero settore. Le dimensioni del mercato aggregato dei FIA dell’Unione hanno continuato ad aumentare, con una crescita di oltre il 15 % tra il 2020 e il 2022, e alla fine del 2020 i FIA rappresentavano un terzo del settore dei fondi dello Spazio economico europeo. Tuttavia, il settore può crescere ulteriormente offrendo agli investitori istituzionali una scelta più ampia e rafforzando la competitività dell’Unione dei mercati dei capitali.

(4)Per aumentare l’efficienza delle attività dei GEFIA, è opportuno ampliare l’elenco dei servizi ausiliari di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE per includere i compiti svolti da un amministratore in conformità del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («amministrazione degli indici di riferimento») e le attività di gestione dei crediti in conformità della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). A fini di completezza, è opportuno chiarire che il GEFIA, quando svolge i compiti svolti da un amministratore o quando esercita attività di gestione dei crediti, dovrebbe essere soggetto, rispettivamente, al regolamento (UE) 2016/1011 e alla direttiva (UE) 2021/2167.

(5)Per rafforzare la certezza del diritto, è opportuno chiarire che la gestione dei FIA può anche comprendere le attività di concessione di prestiti per conto di un FIA e di servizi per le società veicolo di cartolarizzazione.

(6)Per rafforzare la certezza del diritto per i GEFIA e le società di gestione di OICVM in merito ai servizi che questi possono prestare a terzi, è opportuno chiarire che i GEFIA e le società di gestione di OICVM sono autorizzati a esercitare, a favore di terzi, le stesse funzioni e attività che già esercitano in relazione ai FIA e agli OICVM che gestiscono, sempre che potenziali conflitti di interessi generati dalla prestazione di tale funzione o attività a terzi siano gestiti in maniera adeguata. Tali funzioni e attività comprendono, ad esempio, servizi alle imprese, come le risorse umane e le tecnologie dell’informazione (IT), nonché servizi informatici per la gestione del portafoglio e la gestione del rischio. Tale possibilità sosterrebbe anche la competitività internazionale dei GEFIA e delle società di gestione di OICVM dell’Unione consentendo economie di scala e contribuendo a diversificare le fonti di reddito.

(7)Per garantire la certezza del diritto è opportuno chiarire che i GEFIA che forniscono servizi ausiliari che coinvolgono strumenti finanziari sono soggetti alle norme stabilite dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Per quanto riguarda le attività diverse dagli strumenti finanziari, i GEFIA dovrebbero essere tenuti a rispettare quanto disposto dalla direttiva 2011/61/UE.

(8)Per assicurare l’applicazione uniforme degli obblighi di cui alla direttiva 2011/61/UE relativi alle risorse umane necessarie ai GEFIA, è necessario chiarire che al momento della domanda di autorizzazione un GEFIA dovrebbe fornire alle autorità competenti informazioni sulle risorse umane e tecniche che impiegherà per svolgere le sue funzioni e, se del caso, per controllare i suoi delegati. È opportuno che almeno due persone fisiche impiegate dal GEFIA a tempo pieno o che sono membri esecutivi o membri dell’organo di gestione del GEFIA e che sono domiciliate, nel senso che hanno la loro residenza abituale, nell’Unione, siano nominate per condurre l’attività del GEFIA. Indipendentemente da tale minimo legale, potrebbero essere necessarie maggiori risorse a seconda delle dimensioni e della complessità del GEFIA e dei FIA che gestisce.

(9)Alcuni Stati membri hanno, nel diritto nazionale o negli standard di settore, requisiti relativi al grado di indipendenza di uno o più membri dell’organo di gestione di un GEFIA o dell’organo di gestione della società di gestione di OICVM, di una società di gestione di OICVM o di una società di investimento. È opportuno incoraggiare i GEFIA che gestiscono FIA commercializzati presso gli investitori al dettaglio, nonché le società di gestione di OICVM e le società di investimento a nominare come membro del loro organo di gestione almeno un amministratore indipendente o senza incarichi esecutivi, ove possibile ai sensi del diritto nazionale o delle standard di settore dello Stato membro di origine del GEFIA, della società di gestione di OICVM o della società di investimento, al fine di tutelare gli interessi dei FIA e degli OICVM e degli investitori nei FIA che il GEFIA gestisce o nell’OICVM. Nell’effettuare tale nomina, il GEFIA, la società di gestione di OICVM o la società di investimento deve garantire che l’amministratore sia indipendente per natura e giudizio e disponga di competenze ed esperienza sufficienti per poter valutare se il GEFIA, la società di gestione di OICVM o la società di investimento gestisce i FIA o gli OICVM nel migliore interesse degli investitori.

(10)La commercializzazione dei FIA non è sempre effettuata direttamente dal GEFIA, ma da uno o più distributori per conto del GEFIA o per proprio conto. In particolare, vi potrebbero essere casi in cui un consulente finanziario indipendente commercializza un FIA senza che il GEFIA ne sia a conoscenza. La maggior parte dei distributori di fondi è soggetta a requisiti normativi a norma della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che definiscono l’ambito e la portata delle loro responsabilità nei confronti dei loro clienti. La direttiva 2011/61/UE dovrebbe pertanto riconoscere i diversi regimi degli accordi di distribuzione e distinguere tra, da un lato, i regimi in cui un distributore opera per conto del GEFIA, che dovrebbero essere considerati accordi di delega, e dall’altro, i regimi in cui un distributore agisce per proprio conto quando commercializza il FIA a norma della direttiva 2014/65/UE o attraverso prodotti di investimento assicurativi vita a norma della direttiva (UE) 2016/97, nel qual caso le disposizioni della direttiva 2011/61/UE in materia di delega non dovrebbero applicarsi indipendentemente da accordi di distribuzione tra il GEFIA e il distributore.

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