Regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica il Regolamento (UE) 2017/2107.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Le raccomandazioni in materia di conservazione e di esecuzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas – ICCAT) sono state attuate nel diritto dell'Unione da ultimo mediante i regolamenti (UE) 2017/2107 (3), (UE) 2023/2053 (4) e (UE) 2023/2833 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio. Dall'adozione del regolamento (UE) 2017/2107, l'ICCAT, in occasione delle sue riunioni annuali del 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022, ha adottato una serie di misure giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche nel suo ambito di competenza. Tali misure riguardano materie disciplinate, tra l'altro, dai regolamenti (UE) 2017/2107 e (UE) 2023/2053.

(2)È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/2107 al fine di attuare nel diritto dell'Unione le misure dell'ICCAT riguardanti i tonnidi tropicali, il tonno bianco (o alalunga) del Mediterraneo, il tonno bianco (o alalunga) dell'Atlantico settentrionale e meridionale, il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale, gli squali mako dell'Atlantico settentrionale e meridionale, il marlin azzurro, il marlin bianco e l'aguglia imperiale, e le disposizioni riguardanti la raccolta dei dati relativi al pesce vela, la raccolta e la comunicazione dei dati relativi agli istioforidi, al marlin azzurro, al marlin bianco e all'aguglia imperiale, le catture accessorie di tartarughe, il sistema di controllo dei pescherecci, gli osservatori regionali dell'ICCAT, le responsabilità degli osservatori scientifici e la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), nonché un elenco aggiornato delle specie regolamentate dall'ICCAT, pratiche aggiornate per la manipolazione e la liberazione in condizioni di sicurezza di tartarughe marine, l'introduzione di norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza di esemplari vivi di squali mako dell'Atlantico settentrionale e meridionale e orientamenti per la riduzione dell'impatto ambientale dei dispositivi di concentrazione del pesce (fish aggregating device – FAD).

(3)È opportuno modificare il regolamento (UE) 2023/2053 al fine di attuare nel diritto dell'Unione le misure dell'ICCAT riguardanti la gestione del tonno rosso con disposizioni correlate a definizioni, trasferimenti di contingenti, divieto di detenzione, pesca ricreativa, elenchi dei pescherecci, elenchi delle tonnare e delle aziende di allevamento, registro ICCAT delle aziende di allevamento, segnalazioni, trasferimenti, autorizzazioni al trasferimento, identificativi di ingabbiamento, autorizzazioni di ingabbiamento, operazioni di ingabbiamento e loro videosorveglianza, controllo dell'ingabbiamento, operazioni di prelievo, attività di controllo del prelievo nelle aziende dopo l'ingabbiamento, e contrasto, nonché programmi di osservazione nazionali e programma di osservazione regionale dell'ICCAT, norme sul trattamento dei pesci morti o persi, procedura per le operazioni di sigillatura delle gabbie da trasporto e modello per la dichiarazione di trasformazione e la dichiarazione di prelievo.

(4)Gli atti giuridici dell'Unione dovrebbero limitarsi ad attuare le raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione in modo da garantire la parità tra pescatori dell'Unione e dei paesi terzi e da assicurare che le norme possano essere accettate da tutti.

(5)Gli atti delegati previsti nel presente regolamento non pregiudicano l'attuazione delle future raccomandazioni dell'ICCAT nel diritto dell'Unione mediante procedura legislativa ordinaria.

(6)È probabile che alcune disposizioni contenute nelle raccomandazioni dell'ICCAT siano modificate nelle prossime riunioni annuali di quest'ultima a causa dell'introduzione di nuove misure tecniche e di gestione riguardanti le attività di pesca disciplinate dalla convenzione stessa. Al fine di attuare rapidamente nel diritto dell'Unione le future modifiche delle raccomandazioni dell'ICCAT prima dell'avvio della campagna di pesca, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

—le limitazioni della capacità per i tonnidi tropicali in correlazione con la comunicazione del relativo piano annuale di pesca e di gestione della capacità, il numero di navi d'appoggio impegnate nella pesca dei tonnidi tropicali, i riporti annuali per il tonno obeso, il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale e il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale, i requisiti per i dispositivi di concentrazione del pesce (FAD), le restrizioni al numero di navi da cattura dell'Unione aventi come specie bersaglio il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale, i requisiti per massimizzare la sopravvivenza delle tartarughe marine, la misurazione della percentuale di copertura dell'osservazione scientifica e i riferimenti alle raccomandazioni dell'ICCAT,

—per quanto riguarda la gestione del tonno rosso: il riporto annuale, i termini per la comunicazione, i periodi previsti per le campagne di pesca, il contenuto delle dichiarazioni di riporto e le disposizioni in materia di ingabbiamento, le deroghe per la designazione delle zone di pesca, dei pescherecci e degli attrezzi da pesca, e la deroga per la pesca del tonno rosso a fini di allevamento e le condizioni per l'assegnazione degli osservatori regionali alle aziende, e

—l'elenco delle specie regolamentate dall'ICCAT, le pratiche riguardanti la manipolazione e la liberazione in condizioni di sicurezza delle tartarughe marine, le norme minime riguardanti le procedure di manipolazione e liberazione in condizioni di sicurezza di esemplari vivi di squali mako dell'Atlantico settentrionale e meridionale, gli orientamenti per la riduzione dell'impatto ambientale dei FAD, i programmi di osservazione, i requisiti riguardanti il trattamento dei pesci morti o persi, la procedura per le operazioni di sigillatura delle gabbie da trasporto, la dichiarazione di trasformazione e la dichiarazione di prelievo.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (6). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(7)Come stabilito nella raccomandazione dell'ICCAT 22-01, il numero di navi d'appoggio registrato nel giugno 2023 non dovrebbe aumentare. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2017/2107 e (UE) 2023/2053.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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