Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica i Regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le Direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) costituisce la base per l'area unica dei pagamenti in euro (single euro payments area – SEPA). Al fine di creare condizioni propizie a una maggiore concorrenza, in particolare per i pagamenti al punto di interazione (point of interaction – POI), il progetto SEPA dovrebbe essere costantemente aggiornato per riflettere l'innovazione e l'evoluzione del mercato dei pagamenti, promuovere lo sviluppo di nuovi prodotti di pagamento a livello di Unione e facilitare l'accesso di nuovi operatori sul mercato.

(2)Nel 2017 i prestatori di servizi di pagamento (PSP), sotto l'egida del Consiglio europeo per i pagamenti, hanno concordato uno schema a livello di Unione per l'esecuzione istantanea di bonifici in euro. Gli sforzi del settore europeo dei pagamenti non si sono dimostrati sufficienti a garantire l'elevata diffusione dei bonifici istantanei in euro a livello di Unione. Solo un aumento generalizzato e rapido di tale diffusione potrebbe innescare l'intera portata degli effetti di rete dei bonifici istantanei in euro, comportando vantaggi e incrementi di efficienza economica per gli utilizzatori dei servizi di pagamento (USP) e i PSP, una riduzione della concentrazione di mercato, una maggiore concorrenza e una più ampia scelta dei metodi di pagamento elettronico, in particolare per i pagamenti transfrontalieri presso il POI.

(3)Il regolamento (UE) n. 260/2012 ha stabilito i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro. I bonifici istantanei in euro sono una categoria relativamente nuova di bonifico in euro, comparsa sul mercato soltanto dopo l'adozione di tale regolamento. È pertanto necessario stabilire requisiti specifici applicabili ai bonifici istantanei in euro, oltre ai requisiti generali applicabili a tutti i bonifici, al fine di assicurare il corretto funzionamento e l'integrazione del mercato interno.

(4)Al fine di rendere i bonifici istantanei più accessibili e accrescerne i vantaggi per gli USP, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro dovrebbero poter applicare norme equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento modificativo ai bonifici istantanei nazionali nella propria moneta.

(5)È già stata adottata o proposta una serie di soluzioni normative nazionali per aumentare la diffusione dei bonifici istantanei in euro, anche rafforzando la protezione degli USP dall'invio di fondi a un beneficiario non previsto e specificando il processo di conformità agli obblighi derivanti dalle misure restrittive adottate dall'Unione. Le differenze tra tali soluzioni normative nazionali comportano il rischio di frammentazione del mercato interno che, a sua volta, porterebbe a un aumento dei costi di conformità dovuto ai diversi requisiti normativi nazionali e complicherebbe l'esecuzione dei bonifici istantanei transfrontalieri. È pertanto opportuno introdurre norme uniformi sui bonifici istantanei in euro, compresi i bonifici istantanei transfrontalieri, per evitare l'insorgere di tali ostacoli.

(6)Prima dei bonifici istantanei, le operazioni di pagamento erano generalmente raggruppate dai PSP e inviate a un sistema di pagamento al dettaglio a fini di trattamento, compensazione e regolamento in tempi prestabiliti. Tuttavia, nei sistemi di pagamento al dettaglio attualmente utilizzati per il trattamento dei bonifici istantanei in euro, le operazioni di pagamento sono inviate singolarmente e trattate 24 ore su 24 e in tempo reale. Per tenere conto di tale aspetto, è necessario modificare la definizione del termine «sistema di pagamento al dettaglio» nel regolamento (UE) n. 260/2012.

(7)Garantire a tutti gli USP dell'Unione la possibilità di impartire ordini di pagamento e ricevere bonifici istantanei in euro è una condizione preliminare per aumentare la diffusione di tali operazioni. Attualmente almeno un terzo dei PSP nell'Unione non offre il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro. Inoltre negli ultimi anni l'introduzione dei bonifici istantanei nella gamma di servizi dei PSP è stata troppo lenta, il che ostacola l'ulteriore integrazione del mercato interno, mina l'autonomia strategica aperta dell'Unione e limita i potenziali benefici per gli USP. Di conseguenza, i PSP che prestano agli USP il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici in euro dovrebbero essere tenuti a offrire il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro a tutti i loro USP. Tale obbligo dovrebbe applicarsi a tutti i conti di pagamento che i PSP mantengono per i propri USP, ivi compresi i conti di pagamento con caratteristiche di base di cui alla direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)Per creare un mercato integrato dei bonifici istantanei in euro è essenziale che tali operazioni siano trattate conformemente a un insieme comune di norme e requisiti. I bonifici istantanei in euro consentono di accreditare fondi sul conto del beneficiario in pochi secondi e 24 ore su 24. La disponibilità 24 ore al giorno e ogni giorno dell'anno è una caratteristica intrinseca di questo tipo di bonifico che dovrebbe soddisfare condizioni specifiche, anche per quanto riguarda il momento della ricezione degli ordini di pagamento, il trattamento, l'accredito e la data valuta.

(9)La Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali, ove non agiscano in veste di autorità monetarie o altre autorità pubbliche, dovrebbero poter limitare l'offerta di un servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei in euro al periodo di tempo durante il quale offrono il servizio di pagamento di invio e ricezione di bonifici non istantanei in euro. Tale possibilità è giustificata dal fatto che la limitazione potrebbe rendersi necessaria per permettere alla BCE o a una banca centrale nazionale, date le specificità delle proprie modalità operative interne, di conformarsi in qualsiasi momento all'articolo 123 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(10)I PSP situati in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro potrebbero avere un accesso limitato a liquidità in euro al di fuori dell'orario di lavoro. È pertanto proporzionato prevedere la possibilità che tali PSP chiedano alle rispettive autorità competenti l'autorizzazione preventiva al fine di prestare il servizio di pagamento di invio di bonifici istantanei da conti denominati nella valuta nazionale dello Stato membro in questione fuori dall'orario di lavoro solo fino a un determinato limite per operazione. Le autorità competenti dovrebbero poter concedere tale autorizzazione sulla base della loro valutazione dell'accesso di un PSP alla liquidità in euro.

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