IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Il trattato tra la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all’esercizio, da parte di concessionari privati, di un collegamento fisso sotto la Manica, firmato a Canterbury il 12 febbraio 1986 («trattato di Canterbury»), ha istituito una commissione intergovernativa incaricata di vigilare su tutte le questioni relative alla costruzione e all’esercizio del collegamento fisso sotto la Manica («commissione intergovernativa»).
(2)Dalla fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3), il gestore dell’infrastruttura del collegamento fisso sotto la Manica e le imprese ferroviarie che operano nel collegamento fisso sotto la Manica sono stati soggetti a due quadri giuridici distinti per quanto riguarda la sicurezza e l’interoperabilità ferroviaria.
(3)Con lettera del 16 luglio 2020 la Repubblica francese ha chiesto l’autorizzazione dell’Unione a negoziare e concludere con il Regno Unito un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica. Conformemente a tale richiesta, la Repubblica francese è stata autorizzata con la decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) a negoziare un accordo finalizzato a garantire l’applicazione unificata e dinamica del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e delle direttive (UE) 2016/797 (6) e (UE) 2016/798 (7) del Parlamento europeo e del Consiglio, all’intero collegamento fisso sotto la Manica. La decisione (UE) 2020/1531 ha inoltre stabilito le condizioni alle quali la commissione intergovernativa potrebbe continuare a svolgere il ruolo di autorità nazionale preposta alla sicurezza per la parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione della Repubblica francese.
(4)Dai negoziati tra la Repubblica francese e il Regno Unito è emerso chiaramente che un accordo alle condizioni stabilite in tale decisione non avrebbe condotto a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Pertanto, con lettera del 23 marzo 2023 la Repubblica francese ha manifestato la propria intenzione di negoziare e concludere un accordo diverso. Si propone quindi un conferimento di poteri alternativo.
(5)Un accordo internazionale con un paese terzo in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviaria in situazioni transfrontaliere può avere effetti su un settore in larga parte disciplinato dal diritto dell’Unione, in particolare dal regolamento (UE) 2016/796 e dalle direttive (UE) 2016/798 e (UE) 2016/797. Un accordo di tal tipo rientra pertanto nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere un tale accordo solo se autorizzati dall’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Poiché tale accordo riguarda settori disciplinati dal diritto dell’Unione vigente nel settore dei trasporti, è altresì necessario che tale autorizzazione sia concessa dal legislatore dell’Unione, secondo la procedura legislativa di cui all’articolo 91 TFUE.
(6Considerata la particolare posizione del collegamento ferroviario fisso sotto la Manica, ovvero una struttura ingegneristica unica e complessa situata in parte nel territorio della Repubblica francese e in parte in un paese terzo, è opportuno autorizzare la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale con il Regno Unito riguardante l’applicazione di norme coerenti in materia di sicurezza e interoperabilità al collegamento fisso sotto la Manica («accordo»), che garantisca inoltre la cooperazione tra l’autorità nazionale francese preposta alla sicurezza, vale a dire l’Établissement Public de Sécurité Ferroviaire («EPSF»), e l’autorità nazionale del Regno Unito preposta alla sicurezza, ossia l’Office of Rail and Road («ORR»).
(7)La parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione della Repubblica francese dovrebbe rimanere soggetta al diritto dell’Unione. Dovrebbero essere salvaguardati i principi del primato e, se del caso, dell’efficacia diretta del diritto dell’Unione e le rispettive competenze delle istituzioni e degli organi dell’Unione.
(8)Le controversie tra la Repubblica francese e il Regno Unito in merito all’applicazione dell’accordo non dovrebbero essere sottoposte al collegio arbitrale istituito a norma dell’articolo 19 del trattato di Canterbury o ad altra modalità di risoluzione delle controversie giuridicamente vincolante.
(9)A norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2016/796, la responsabilità delle funzioni e delle competenze attribuite all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie dovrebbe continuare a ricadere esclusivamente sull’Agenzia, mentre l’EPSF dovrebbe restare indipendente sul piano decisionale conformemente all’articolo 16 della direttiva (UE) 2016/798. Di conseguenza, per quanto riguarda le questioni trattate nell’accordo, il ruolo della commissione intergovernativa e dell’autorità preposta alla sicurezza istituite dal trattato di Canterbury dovrebbe limitarsi al coordinamento delle attività dell’EPSF e dell’ORR. Gli atti normativi della commissione intergovernativa e dell’autorità preposta alla sicurezza o i relativi effetti non dovrebbero pregiudicare l’autonomia decisionale dell’EPSF, conformemente al diritto dell’Unione.
(10)Per fare sì che il diritto dell’Unione sia costantemente applicato in modo corretto alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione della Repubblica francese e che la Commissione possa sorvegliarne l’applicazione sotto il controllo della Corte di giustizia, anche in circostanze di urgenza, è opportuno che la Repubblica francese mantenga il diritto di sospendere o denunciare unilateralmente l’accordo.
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