LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (2) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (gli Stati membri interessati). L’allegato I del suddetto regolamento di esecuzione elenca le zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito della comparsa di focolai della malattia. Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione.
(3)L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato modificato da ultimo con regolamento di esecuzione (UE) 2024/808 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Croazia e Polonia. Dalla data di adozione di detto regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia si è evoluta in Grecia.
(4)Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, come pure sui principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana stabiliti negli orientamenti sulla febbre suina africana elaborati dalla Commissione e dagli Stati membri (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.
(5)Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/808 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è stato registrato un nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico in Grecia.
(6)A seguito di tale recente focolaio di peste suina africana in un suino selvatico in Grecia e tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, la definizione delle zone in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate le misure di gestione del rischio in vigore. Anche tali modifiche dovrebbero riflettersi nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
(7)Nel febbraio 2024 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in un suino selvatico nella regione della Macedonia centrale in Grecia, in un’area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio, che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Grecia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell’allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.
(8)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Grecia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II. Poiché nell’Unione la situazione relativa alla peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.
(9)Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il presente regolamento prendano effetto il prima possibile.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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