LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Apertura
(1)Il 16 febbraio 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di diossidi di manganese elettrolitici («EMD») originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato») a norma dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («avviso di apertura»).
(2)La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2023 da Autlan EMD SL («denunciante» o «Autlan»). La denuncia è stata sostenuta da Tosoh Hellas Single Member S.A. («Tosoh»). La Commissione ha constatato che la denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione di EMD a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
1.2.Distorsioni relative alle materie prime
(3)Il 7 settembre 2023 il denunciante ha presentato una domanda a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base volta a includere l'esame delle presunte distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato per quanto riguarda il prodotto oggetto dell'inchiesta al fine di valutare, se del caso, se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio. Il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti in merito al fatto che non si effettuano rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto («IVA») sulle esportazioni di minerale di manganese nel paese interessato. La riduzione o la revoca del rimborso dell'IVA sono espressamente menzionate all'articolo 7, paragrafo 2 bis, secondo comma, come distorsioni relative alle materie prime.
(4)Al fine di esaminare le distorsioni relative alle materie prime e valutare se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio nella fase definitiva, la Commissione ha modificato l'avviso di apertura del 16 febbraio 2023 in conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base per esaminare le distorsioni relative alle materie prime e valutare, laddove pertinente, se un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio. L'avviso che modifica l'avviso di apertura è stato pubblicato il 13 settembre 2023 (3) («avviso di modifica»).
(5)In seguito alla modifica, la Commissione ha invitato le parti interessate e, ove pertinente, ha inviato loro questionari, chiedendo loro di fornire informazioni sulle capacità inutilizzate nel paese interessato, sulla concorrenza per le materie prime e sugli effetti sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione. La Commissione ha anche inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della Cina») un questionario concernente le distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base.
(6)Due utilizzatori che hanno collaborato (Duracell International Operations Sàrl («Duracell») e VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA («Varta»)) hanno risposto alle parti pertinenti del questionario. I due produttori dell'Unione (Tosoh e Autlan), i produttori esportatori inseriti nel campione (Guangxi Guiliu New Material Co., Ltd («Guiliu»), Xiangtan Electrochemical Scientific Ltd («Xiangtan») e Guangxi Daxin Huiyuan New Energy Technology Co., Ltd («Daxin»)) e le associazioni Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC») e Associazione delle industrie di manganese di Guangxi («GMIA») hanno presentato le loro osservazioni. La Commissione ha tenuto conto delle informazioni e osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie, come illustrato nelle sezioni pertinenti che seguono.
1.3.Registrazione
(7)In assenza di osservazioni, si confermano i considerando 3 e 4 del regolamento provvisorio.
1.4.Misure provvisorie
(8)In conformità dell'articolo 19 bis del regolamento di base, il 15 settembre 2023 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Le osservazioni di uno dei produttori esportatori inseriti nel campione e dei due produttori dell'Unione sono pervenute il 20 settembre 2023.
(9)Il produttore esportatore Daxin ha sostenuto che il margine di dumping dovrebbe essere calcolato utilizzando i prezzi di vendita all'esportazione e il valore normale al netto dell'IVA. Tosoh, un produttore dell'Unione, ha sollevato un problema per quanto riguarda il calcolo del profitto di riferimento. Autlan, il denunciante, ha chiesto di riesaminare e di confermare l'accuratezza del calcolo del margine di dumping di Daxin, nonché la divulgazione delle informazioni relative ai dati dei tre esportatori contrassegnati come sensibili nella divulgazione delle informazioni. Poiché le osservazioni non riguardavano l'accuratezza dei calcoli, la Commissione ha concluso che le avrebbe esaminate unitamente a tutte le altre osservazioni presentate dopo la pubblicazione delle misure provvisorie.
(10)Il 13 ottobre 2023 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di EMD originari della Cina mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 della Commissione (4) («il regolamento provvisorio»).
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