LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 gennaio 2021 la Commissione ha ricevuto da Roullier una domanda di approvazione dell’idrossido di magnesio E528 come sostanza di base da utilizzare nei prodotti fitosanitari come fungicida sulle colture di viti, olive, banane, avena, segale, triticale, grano, pomodori, melanzane, peperoni, peperoni piccanti, alchechengi e pepini, patate, rosai, piante ornamentali, pesche, albicocche, ciliegie, prugne, pesche noci, mirabelle e riso.
(2)In seguito alle verifiche di ammissibilità, a maggio 2021, ad aprile 2022 e a gennaio 2023 sono pervenute domande aggiornate. La domanda, quale aggiornata a gennaio 2023, era corredata delle informazioni richieste a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(3)A norma dell’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009 la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 6 marzo 2023 (2) l’Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sull’idrossido di magnesio E528.
(4)La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame (3) e il progetto del presente regolamento rispettivamente il 12 ottobre 2023 e l’11 dicembre 2023.
(5)Le informazioni fornite dal richiedente dimostrano che l’idrossido di magnesio E528 è utilizzato come additivo alimentare e per mangimi, come lassativo osmotico e come antiacido per lo stomaco in medicina, come deodorante per il corpo in cosmetica, come fertilizzante in agricoltura, nonché in diversi usi industriali. Inoltre la sostanza non è utilizzata prevalentemente per scopi fitosanitari, pur essendo utile a tali fini in un prodotto da essa costituito. Sulla base delle informazioni fornite nella domanda e nella relazione tecnica dell’Autorità, si può inoltre concludere che non è una sostanza potenzialmente pericolosa; non possiede una capacità intrinseca di provocare effetti nocivi sul sistema endocrino o effetti neurotossici o immunotossici; e non è immessa sul mercato come prodotto fitosanitario. L’idrossido di magnesio E528 soddisfa pertanto le condizioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(6)La Commissione ha già adottato un regolamento che stabilisce le specifiche dell’idrossido di magnesio E528 come additivo alimentare autorizzato (4). L’Autorità e la Commissione hanno tenuto conto di tali informazioni nel quadro dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(7)La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulla relazione tecnica dell’Autorità e sul progetto di relazione di esame della Commissione. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
(8)Dall’esame della domanda e di tutti i documenti a essa correlati è emerso che l’idrossido di magnesio E528 può in generale considerarsi conforme ai requisiti di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l’idrossido di magnesio E528 come sostanza di base.
(9)In conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni per l’approvazione.
(10)In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Approvazione di una sostanza di base
La sostanza idrossido di magnesio E528, quale specificata nell’allegato I, è approvata come sostanza di base alle condizioni stabilite in tale allegato.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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