Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/835 della Commissione del 12 marzo 2024 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva trinexapac come trinexapac-etile, in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2006/64/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva trinexapac nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)L'approvazione della sostanza attiva trinexapac, indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 15 dicembre 2024.

(4)Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza trinexapac, nello specifico dell'estere etilico trinexapac-etile, è stata presentata alla Lituania, lo Stato membro relatore, e alla Lettonia, lo Stato membro correlatore, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.

(6)Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 31 marzo 2017 lo ha presentato all'Autorità e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, lo Stato membro relatore ha proposto di rinnovare l'approvazione del trinexapac-etile.

(7)L'Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. Essa ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall'Autorità alla Commissione.

(8)Il 16 marzo 2018 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il trinexapac-etile soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)Il 23 ottobre 2018 la Commissione ha presentato un progetto di rapporto per il rinnovo del trinexapac-etile al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(10)Nelle sue conclusioni l'Autorità ha dichiarato che i criteri provvisori di cui all'allegato II, punto 3.6.5, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino non erano soddisfatti. Ha tuttavia individuato anche lacune nei dati e pertanto non ha potuto concludere la valutazione delle proprietà di interferente endocrino.

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EurLex

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