Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/834 della Commissione del 5 marzo 2024 che modifica gli allegati V e XIV del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/404.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento.

(4)Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna.

(5)Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di cinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame negli Stati del Missouri (4) e della North Carolina (1), confermati tra il 20 febbraio 2024 e il 23 febbraio 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, l’autorità veterinaria degli Stati Uniti ha istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’HPAI e limitarne la diffusione.

(7)Gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’HPAI.

(8)Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dall’autorità veterinaria degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, sia opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna provenienti da tali zone.

(9)Il Canada e gli Stati Uniti hanno inoltre fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità - informazioni che hanno determinato la sospensione dell’ingresso nell’Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10)Il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a un focolaio di HPAI nella provincia del Quebec, confermato il 4 dicembre 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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