Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/793 della Commissione del 6 marzo 2024 recante rettifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/607.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Con il regolamento (CE) n. 1193/2008 (2) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato») («misure iniziali»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 %.

(2)Con il regolamento (UE) 2015/82 (3) la Commissione ha prorogato per un periodo di cinque anni le misure antidumping definitive sulle importazioni di acido citrico originario della RPC in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (4) e ha riveduto le misure in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

(3)Con il regolamento (UE) 2021/607 (5) la Commissione ha prorogato per un periodo di cinque anni le misure antidumping definitive sulle importazioni di acido citrico originario della RPC, estese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malesia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza.

(4) Il 31 gennaio 2023, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/185 (6) («regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un riesame relativo ai «nuovi esportatori» per quanto riguarda il produttore esportatore Seven Star Lemon Technology co., Ltd («Seven Star») in conformità all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. A norma dell’articolo 1 di detto regolamento, a Seven Star è stato assegnato il codice addizionale TARIC A023.

(5)Inoltre, a norma dell’articolo 3 del regolamento di apertura, alle autorità doganali è stato imposto di adottare gli opportuni provvedimenti per registrare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di apertura, le importazioni di cui all’articolo 1 dello stesso regolamento. Come da articolo 5 del regolamento di apertura, esso è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poiché il regolamento di apertura è stato pubblicato il 30 gennaio 2023, le importazioni in questione avrebbero dovuto essere registrate a partire dal 31 gennaio 2023.

(6)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 (7) la Commissione ha concluso il riesame relativo ai «nuovi esportatori» di cui sopra e ha aggiunto Seven Star all’elenco delle società con aliquote individuali del dazio. Nell’articolo 1 di tale regolamento, a Seven Star è stato erroneamente attribuito il codice addizionale TARIC A032. Il codice addizionale TARIC corretto dovrebbe essere A023.

(7)L’articolo 2 del regolamento di esecuzione 2023/2180 invitava le autorità doganali a porre termine alla registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC fabbricato da Seven Star e a riscuotere retroattivamente l’aliquota del dazio antidumping. L’articolo 2 indicava erroneamente che l’applicazione retroattiva del dazio sarebbe dovuta iniziare dal 30 gennaio 2023. La data corretta per l’applicazione retroattiva del dazio antidumping dovrebbe essere il 31 gennaio 2023.

(8)La Commissione ha pertanto deciso di rettificare gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 al fine di correggere gli errori di cui ai considerando (6) e (7). Gli effetti della rettifica dovrebbero decorrere dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180, vale a dire dal 18 ottobre 2023.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.La tabella di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 è sostituita dalla seguente:

«Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Seven Star Lemon Technology co., Ltd 31,5% A023».

2.L’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 è sostituito dal seguente:

«Alle autorità doganali è data istruzione di porre termine alla registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC fabbricato da Seven Star Lemon Technology co., Ltd. e di riscuotere retroattivamente il dazio antidumping di cui all’articolo 1 a partire dal 31 gennaio 2023.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 ottobre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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