IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1).
(2)In esito a un riesame della decisione 2014/119/PESC risulta opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi fino al 6 marzo 2025. Inoltre, è opportuno aggiornare le informazioni contenute nell’allegato della decisione 2014/119/PESC in merito ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2014/119/PESC è così modificata:
1)all’articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2025.»;
2)l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2024
Per il Consiglio
Il presidente
A. VERLINDEN
Tratto da:
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