Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/203 della Commissione del 18 dicembre 2023 che stabilisce il formato da utilizzare per la segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo UE di adeguamento alla globalizzazione.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 7,

previa consultazione del comitato del FEG istituito dall’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/691,

considerando quanto segue:

(1)Gli Stati membri sono tenuti a segnalare alla Commissione le irregolarità riguardanti il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/691 e in conformità del regolamento delegato (UE) 2024/204 della Commissione (2).

(2)Gli interessi finanziari dell’Unione vanno protetti allo stesso modo indipendentemente dai fondi utilizzati per raggiungere gli obiettivi per cui sono stati istituiti. A tal fine, l’articolo 23, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/691 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme di attuazione che stabiliscono il formato da usare per la segnalazione, da parte degli Stati membri, di irregolarità riguardanti il finanziamento del FEG. Tali norme dovrebbero essere equivalenti alle modalità dettagliate per la segnalazione delle irregolarità di cui all’allegato XII, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ed essere conformi alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 204/206 della Commissione (4).

(3)Al fine di garantire un’analisi efficiente e una gestione globale dei casi di irregolarità ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/691, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative alle irregolarità da segnalare a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/691 e in conformità del regolamento delegato (UE) 204/204 in maniera strutturata. Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, è necessario stabilire condizioni uniformi relative alla struttura di tali informazioni, in particolare in termini di formato.

(4)Al fine di trarre il massimo vantaggio dall’uso di mezzi elettronici per lo scambio di informazioni in piena sicurezza, è opportuno che gli Stati membri utilizzino il sistema di gestione delle irregolarità per notificare le irregolarità.

(5)Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il trasferimento di dati tramite il sistema di gestione delle irregolarità sia effettuato in modo da consentire la disponibilità, l’integrità, l’autenticità, e la riservatezza delle informazioni.

(6)La scelta dell’euro come valuta unica per la segnalazione delle irregolarità è necessaria per garantire la comparabilità delle informazioni comunicate. Per quanto riguarda gli Stati membri che non hanno adottato l’euro è necessario determinare il tasso di cambio da applicare nella conversione in euro degli importi interessati e il tasso di cambio da applicare per la conversione delle spese non contabilizzate dall’autorità responsabile.

(7)Poiché potrebbero essersi già verificate irregolarità da segnalare ed è nell’interesse dell’Unione porvi rimedio, è opportuno che il presente regolamento si applichi immediatamente. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(8)Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato in merito al presente regolamento conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per la segnalazione di irregolarità a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/691.

Articolo 2

Formato delle segnalazioni

1.Le informazioni di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/204 sono trasmesse alla Commissione per via elettronica, utilizzando l’apposito sistema di gestione delle irregolarità.

2.Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione la relazione iniziale sulle irregolarità di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/204 dopo avere individuato le irregolarità.

3.Gli Stati membri trasmettono senza indugio alla Commissione le relazioni di follow-up a norma dell’articolo 3, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2024/204 dopo avere ottenuto le informazioni pertinenti.

Articolo 3

Uso dell’euro

1.Gli importi comunicati dagli Stati membri sono espressi in euro.

2.Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro come valuta alla data di presentazione della relazione di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/204 convertono in euro gli importi in valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese durante il quale le spese sono contabilizzate dall’autorità competente. Laddove le spese non siano state contabilizzate dall’autorità competente, si applica il tasso di conversione mensile più recente pubblicato online dalla Commissione al momento della trasmissione della segnalazione iniziale per convertire in euro gli importi in valuta nazionale.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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