LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Lo scopo del presente regolamento è integrare la disposizione di cui all’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 relativa all’obbligo per gli Stati membri di mettere a disposizione della Commissione informazioni riguardanti le irregolarità. Al fine di consentire alla Commissione di esercitare le sue competenze in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare per consentirle di svolgere un’analisi del rischio, sviluppare sistemi atti a individuare più efficacemente i rischi ed elaborare relazioni ai fini di tali compiti, occorre altresì stabilire quali dati devono essere comunicati.
(2)Gli interessi finanziari dell’Unione vanno protetti allo stesso modo indipendentemente dai fondi in questione e dagli obiettivi per cui sono stati istituiti. A tal fine, l’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme che integrano l’obbligo degli Stati membri di segnalare le irregolarità relative al finanziamento della politica agricola comune. Tali norme dovrebbero essere equivalenti alle norme dettagliate sulla segnalazione di irregolarità di cui all’allegato XII del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ed essere conformi alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2024/204 della Commissione (3). Per consentire un’applicazione coerente degli obblighi di segnalazione in tutti gli Stati membri, è necessario definire il concetto di «sospetto di frode» tenendo conto della definizione di frode e altri reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all’articolo 4, paragrafi 1), 2) e 3), della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, per gli Stati membri non vincolati da tale direttiva, all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (5).
(3)Analogamente, è opportuno definire l’espressione «primo verbale amministrativo o giudiziario» per garantire l’efficacia e la coerenza nell’applicazione degli obblighi di comunicazione.
(4)È necessario chiarire che per «operatore economico» ai fini dell’applicazione della nozione di «irregolarità» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (6) e degli altri casi di non conformità alle condizioni stabilite dagli Stati membri nei piani strategici per la politica agricola comune nel quadro dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, si dovrebbe intendere qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all’attuazione dell’intervento del Fondo, ad eccezione di uno Stato membro nell’esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica ai sensi dell’articolo 2, punto 30), del regolamento (UE) 2021/1060, o che versa entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2021/2116.
(5)Il regolamento (UE) 2021/1060 specifica la soglia al di sotto della quale le irregolarità non devono essere segnalate alla Commissione, nonché i casi per i quali non è necessario effettuare segnalazioni. Per trovare un equilibrio tra gli oneri amministrativi per gli Stati membri e l’interesse comune inerente alla fornitura di dati precisi ai fini delle analisi in materia di lotta contro le frodi all’interno dell’Unione, è opportuno allineare le soglie di segnalazione e le deroghe alla segnalazione di irregolarità a norma del presente regolamento delegato a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/1060.
(6)Al fine di garantire la coerenza, occorre definire criteri per determinare i casi di irregolarità che devono essere inizialmente segnalati e i dati che è necessario fornire nella prima segnalazione.
(7)Per assicurare che i dati trasmessi alla Commissione siano precisi, è necessario dare un seguito alle segnalazioni. Occorre pertanto che gli Stati membri forniscano alla Commissione informazioni aggiornate su qualsiasi progresso significativo registrato nei procedimenti o provvedimenti amministrativi e giudiziari connessi a ogni singola prima segnalazione.
(8)Ove, ai fini del presente regolamento, sia necessario trattare dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati personali. Alla luce del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è necessario che la Commissione e gli Stati membri impediscano, in relazione alle informazioni fornite ai sensi del presente regolamento, qualsiasi divulgazione illecita o accesso non autorizzato ai dati personali. Occorre inoltre che il presente regolamento precisi a quali fini la Commissione e gli Stati membri trattano tali dati. Qualsiasi ulteriore utilizzo non pregiudica l’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679.
(9)Gli obblighi degli Stati membri di segnalare le irregolarità alla Commissione tramite il sistema di gestione delle irregolarità a norma del regolamento (UE) 2021/2116 dovrebbero applicarsi fatti salvi i loro obblighi a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (10).
(10)Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato in merito al presente regolamento conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.
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