IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (1), in particolare l’articolo 8 bis,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006.
(2)In base a un riesame della decisione 2012/642/PESC del Consiglio (2), il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 28 febbraio 2025.
(3)È opportuno modificare le voci relative a 21 persone fisiche e due persone giuridiche inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
D. CLARINVAL
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