LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce che le importazioni di pollame dal Brasile nell’ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 e 09.4420 devono essere accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalle autorità brasiliane competenti. Tale certificato di origine deve essere conforme agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3). A norma dell’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, il certificato deve essere rilasciato in formato cartaceo, secondo quanto stabilito nell’allegato 22-14 di tale regolamento di esecuzione.
(2)A decorrere dal 1o marzo 2023 il Brasile rilascia tali certificati di origine in formato digitale, contrariamente a quanto stabilito nell’allegato 22-14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Al fine di evitare indebite perturbazioni degli scambi, è opportuno prevedere una deroga all’articolo 57, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione per consentire l’uso di certificati di origine rilasciati in formato digitale.
(3)Per garantire che la prova dell’origine resti autentica, è opportuno che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 preveda un modello di certificato digitale. Il trattamento dei dati personali nel quadro di tale regolamento di esecuzione dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Il trattamento dei dati è stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 esclusivamente al fine di servire un interesse pubblico generale, ossia le questioni fiscali e l’obiettivo di garantire un commercio regolare e sicuro dei prodotti agricoli accompagnati da documenti rilasciati in formato digitale.
(4)L’immissione in libera pratica di prodotti accompagnati da tali certificati digitali deve continuare a essere disciplinata dalle norme di cui agli articoli 57, 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
(5)L’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 impone agli Stati membri di notificare mensilmente i quantitativi oggetto dei titoli di importazione rilasciati sulla base di documenti rilasciati da paesi terzi. Tuttavia, tale notifica non è più necessaria per la corretta gestione di questo tipo di contingenti tariffari. Infatti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, prima di rilasciare un titolo sulla base di documenti rilasciati da paesi terzi, gli Stati membri notificano alla Commissione il numero del titolo e il quantitativo corrispondente. Pertanto, per evitare la duplicazione di tale notifica e ridurre l’onere per gli Stati membri, è opportuno sopprimere l’articolo 16, paragrafo 3, primo comma, lettera c), di tale regolamento di esecuzione.
(6)L’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabilisce le norme per la notifica dei quantitativi utilizzati e inutilizzati oggetto di titoli di importazione o di esportazione. L’attuale formulazione non chiarisce che le notifiche relative ai titoli di importazione devono essere presentate 4 mesi dopo la scadenza della validità dei titoli, mentre quelle relative ai titoli di esportazione devono essere presentate 210 giorni di calendario dopo la scadenza. È inoltre opportuno chiarire che le notifiche dei quantitativi inutilizzati non sono necessarie per i titoli basati su documenti rilasciati da paesi terzi. Pertanto, tale disposizione dovrebbe essere modificata.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.
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