LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
(1)Il 27 novembre 2023 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Vietare le pratiche di conversione nell’Unione europea».
(2)L’obiettivo dell’iniziativa così come formulato dagli organizzatori è chiedere alla Commissione di «proporre il divieto giuridico vincolante delle pratiche di conversione dirette ai cittadini LGBTQ+ nell’Unione europea». Tali pratiche sono descritte nell’iniziativa come «interventi volti a modificare, reprimere o sopprimere l’orientamento sessuale, l’identità di genere e/o l’espressione di genere delle persone LGTBQ+». Secondo gli organizzatori la Commissione dovrebbe: «proporre una direttiva che aggiunga le pratiche di conversione all’elenco dei reati dell’UE e/o modificare l’attuale direttiva sulla parità (2008) per includervi il divieto di tali pratiche»; «attuare una risoluzione non vincolante che chieda il divieto generalizzato delle pratiche di conversione» nell’Unione; e modificare la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato per estenderne l’ambito di applicazione alle «vittime di pratiche di conversione». Gli organizzatori affermano altresì che tutti gli Stati membri «dovrebbero introdurre il divieto delle pratiche di conversione o rivedere le restrizioni pertinenti in vigore».
(3)Un allegato apporta ulteriori dettagli sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa. In esso si spiega che le pratiche di conversione «sono costituite da un insieme eterogeneo di manipolazioni mentali e fisiche, indottrinamenti psicoipnotici (solitamente presentati al pubblico come «terapie»), interventi medici e omeopatici, esorcismi e altri trattamenti somministrati allo scopo di modificare l’orientamento sessuale e l’identità e l’espressione di genere». L’allegato riporta dati provenienti da una serie di relazioni, sulla cui base gli organizzatori «stimano approssimativamente che il 5 % dei cittadini LGBTQ+ dell’UE abbia subito pressioni per sottoporsi a pratiche di conversione». Gli organizzatori elencano inoltre le raccomandazioni di divieto delle pratiche di conversione riportate nella relazione del 2023 «Conversion Practices on LGBT+ People» (3), richiesta dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo.
(4)Per quanto riguarda gli obiettivi dell’iniziativa, la Commissione potrebbe adottare una proposta di raccomandazione del Consiglio in cui si chieda di vietare le pratiche di conversione sulla base dell’articolo 83, paragrafo 1, e dell’articolo 292 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) o degli articoli 19 e 292 del medesimo trattato.
(5)La Commissione potrebbe proporre misure relative alle pratiche di conversione sulla base dell’articolo 19 TFUE, a condizione che la presenza dei requisiti di tale disposizione sia debitamente giustificata e, in particolare, che dette pratiche siano qualificabili come discriminazioni fondate sul sesso o sull’orientamento sessuale ai sensi di tale disposizione.
(6)Non si può infine escludere che la Commissione possa proporre di aggiungere all’elenco dei reati dell’UE talune pratiche di conversione forzata sulla base dell’articolo 83, paragrafo 1, TFUE, a condizione che la presenza dei requisiti di tale disposizione sia debitamente giustificata e, in particolare, che tali pratiche siano qualificabili come reati particolarmente gravi «che presentano una dimensione transnazionale derivante dal loro carattere o dalle loro implicazioni o da una particolare necessità di contrastarli su basi comuni».
(7)Per quanto riguarda l’istituzione di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di pratiche di conversione, la Commissione potrebbe proporre di modificare la direttiva 2012/29/UE relativa ai diritti delle vittime sulla base dell’articolo 82, paragrafo 2, TFUE.
(8)Per questi motivi la Commissione ritiene che nessuna parte dell’iniziativa esuli manifestamente dalla sua competenza di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.
(9)Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.
(10)Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. Un’entità giuridica è stata creata appositamente ai fini della gestione dell’iniziativa in conformità dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/788.
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