IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 15 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/101/PESC (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe.
(2)Sulla scorta di un riesame della decisione 2011/101/PESC, le misure restrittive da essa previste dovrebbero essere prorogate fino al 20 febbraio 2025. Il Consiglio dovrebbe continuare a riesaminare costantemente tali misure restrittive alla luce degli sviluppi politici e relativi alla sicurezza nello Zimbabwe.
(3)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/101/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 10 della decisione 2011/101/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 20 febbraio 2025.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
Tratto da:
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