LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262 impone alle autorità competenti dello Stato membro di esportazione di verificare i dati del documento amministrativo elettronico rispetto alla dichiarazione di esportazione e di notificare allo Stato membro di spedizione eventuali incoerenze tra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione di esportazione mediante il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) («sistema informatizzato»).
(2)L’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 impone alle autorità competenti dello Stato membro di esportazione di notificare alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione quando i prodotti non devono più uscire dal territorio doganale dell’Unione.
(3)A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262, la Commissione stabilisce la struttura e il contenuto di tali notifiche.
(4)Il regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (3) stabilisce la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, ma non stabilisce la struttura e il contenuto dei documenti di cui all’articolo 21, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2020/262. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/1636.
(5)L’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262 prevede l’uso di un documento di riserva quando la notifica che le merci non usciranno più dal territorio dell’Unione a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, non può essere effettuata a causa dell’indisponibilità del sistema informatizzato. A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262, la Commissione stabilisce il contenuto e la struttura dei documenti di riserva. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/1636 per stabilire il contenuto di tale documento di riserva.
(6)Il sistema informatizzato delle accise dovrebbe interfacciarsi con il sistema automatizzato di esportazione dell’Unione entro il 13 febbraio 2024. A norma dell’articolo 54 della direttiva (UE) 2020/262, le notifiche di cui all’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 possono essere effettuate con mezzi diversi dal sistema informatizzato fino al 13 febbraio 2024. Poiché il presente regolamento riguarda le procedure per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa esportati al di fuori dell’Unione, esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 febbraio 2024,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2022/1636 è così modificato:
1)è inserito il seguente articolo 6 bis:
«Articolo 6 bis
Messaggi riguardanti prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa
1.I messaggi riguardanti la verifica dei dati tra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione di esportazione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabelle 7 e 8, del presente regolamento.
2.I messaggi concernenti la notifica che i prodotti non devono più uscire dal territorio doganale dell’Unione di cui all’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabella 9, del presente regolamento.»;
2)all’articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. I documenti di riserva di cui all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 39 della direttiva (UE) 2020/262 recano il titolo “Nota di ricezione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa”, “Nota di esportazione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa” o “Notifica di riserva di invalidamento della dichiarazione di esportazione alle autorità dello Stato membro di spedizione”, a seconda dei casi. I dati sono presentati sotto forma di dati, gruppi di dati e sottogruppi di dati di cui alle colonne A e B dell’allegato I, tabella 6, o alle colonne A e B dell’allegato I, tabella 9. Tutti i dati, gruppi di dati e sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 6, o nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 9.»;
3)l’allegato I è abrogato e sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
4)l’allegato II è abrogato e sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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