LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza attiva oxamil sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)L’approvazione della sostanza attiva oxamil è scaduta il 1o maggio 2023 (2). Tutte le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva saranno revocate entro il 1o novembre 2023.
(3)Nel contesto della procedura per il rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha pubblicato una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi di tale sostanza attiva (4), che stabilisce una dose giornaliera ammissibile (DGA) e una dose acuta di riferimento (DAR) inferiori.
(4)In conformità all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha chiesto all’Autorità di fornire un parere motivato di valutazione dei rischi che gli attuali LMR per l’oxamil, compresi quelli basati sui limiti massimi di residui del Codex (CXL), possono comportare per i consumatori alla luce della riduzione della DGA e della DAR.
(5)Nel suo parere motivato (5) l’Autorità ha individuato rischi inaccettabili di esposizione cronica per un’ampia gamma di diete, nonché rischi di esposizione acuta per un’ampia gamma di prodotti, compresi i meloni e i cocomeri per i quali gli LMR sono fissati sulla base dei CXL. Non è pertanto possibile mantenere nessun LMR e gli LMR per l’oxamil in tutti i prodotti dovrebbero essere fissati ai rispettivi limiti di determinazione (LD), che dovrebbero essere stabiliti nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 in conformità all’articolo 18, paragrafo 1), lettera b), di tale regolamento. È inoltre opportuno sopprimere le note a piè di pagina indicanti la mancanza di informazioni sulla stabilità all’immagazzinamento, sul metabolismo delle colture e sulle sperimentazioni sui residui.
(6)L’Autorità ha inoltre rilevato che il valore LD di base di 0,01* mg/kg non fornisce un livello sufficiente di protezione dei consumatori per la maggior parte dei prodotti, pertanto l’LD per tali prodotti dovrebbe essere fissato a livelli inferiori che garantiscano una maggiore protezione.
(7)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari circa la necessità di adattare alcuni LD. Tali laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.
(8)I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005.
(10)Prima dell’applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
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