LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L’Unione deve assicurare la protezione efficace dell’integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE) 2015/849 prevede pertanto che la Commissione individui le giurisdizioni di paesi terzi i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione («paesi terzi ad alto rischio»).
(2)Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (2) individua i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.
(3)Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell’elevato volume di operazioni transfrontaliere da e verso l’Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale costituisce anche una minaccia al sistema finanziario dell’Unione.
(4)A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, la Commissione tiene conto delle recenti informazioni disponibili, in particolare delle recenti dichiarazioni pubbliche del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), dell’elenco del GAFI delle «Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato» e dei rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi.
(5)Nel periodo intercorso dalle ultime modifiche del regolamento delegato (UE) 2016/1675, il GAFI ha aggiornato l’elenco delle «Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato». Nella riunione plenaria dell’ottobre 2023 il GAFI ha depennato la Giordania e le Isole Cayman da detto elenco. Alla luce di tali modifiche, la Commissione ha effettuato una valutazione per individuare i paesi terzi ad alto rischio in conformità dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849.
(6)La Commissione ha esaminato i progressi compiuti dalla Giordania e dalle Isole Cayman nel colmare le carenze strategiche. I paesi sono individuati come paesi terzi ad alto rischio nel regolamento delegato (UE) 2016/1675, ma sono stati depennati dall’elenco del GAFI delle «Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato» nell’ottobre 2023.
(7)Il GAFI si è compiaciuto dei notevoli progressi compiuti dalla Giordania e dalle Isole Cayman per migliorare i propri regimi AML/CFT e ha osservato che i paesi hanno istituito i quadri giuridici e normativi necessari per rispettare gli impegni indicati nei rispettivi piani d’azione per quanto riguarda le carenze strategiche identificate dal GAFI. Di conseguenza il GAFI non sottopone più la Giordania e le Isole Cayman a monitoraggio nell’ambito della verifica continua della conformità alle regole AML/CFT sul piano globale; tali paesi continueranno a collaborare con i rispettivi gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI per migliorare ulteriormente i regimi AML/CFT.
(8)La Giordania e le Isole Cayman hanno rafforzato l’efficacia dei rispettivi regimi AML/CFT e hanno colmato le carenze tecniche così da assolvere gli impegni assunti nei piani d’azione di risposta alle carenze strategiche individuate dal GAFI. La valutazione delle informazioni disponibili ha portato la Commissione a concludere che la Giordania e le Isole Cayman non presentano più carenze strategiche nei rispettivi regimi AML/CFT. La Giordania e le Isole Cayman dovrebbero quindi essere depennate dalla tabella di cui al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, la tabella è sostituita dalla tabella di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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