LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1099/2008 istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell'energia comparabili nell'Unione.
(2)Il settore delle statistiche dell'energia deve essere riesaminato periodicamente per via del ritmo elevato del progresso tecnologico, degli sviluppi nelle politiche energetiche dell'Unione e dell'importanza di basare gli obiettivi dell'Unione e il monitoraggio dei progressi compiuti verso il loro raggiungimento sui dati ufficiali sull'energia. Occorre pertanto effettuare aggiornamenti periodici del quadro di comunicazione delle statistiche europee dell'energia al fine di riflettere le esigenze crescenti o mutevoli.
(3)L'utilizzo di statistiche dell'energia affidabili e di elevata qualità per monitorare gli obiettivi strategici nell'ambito del Green Deal europeo, del pacchetto "Pronti per il 55 %" e del pacchetto dell'Unione dell'energia dovrebbe rafforzare la credibilità della politica energetica dell'Unione.
(4)La Commissione ha individuato vari aspetti delle statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine che occorre aggiornare. Essi riguardano in particolare ulteriori obblighi di comunicazione per l'idrogeno e il suo rapporto con altri combustibili che forniscono una panoramica più completa dell'economia dell'idrogeno, definizioni relative all'industria nucleare e all'uso di carbon fossile che apportano maggiore chiarezza ai dati comunicati, la modifica delle categorie di tenore di zolfo negli oli combustibili che seguono le classificazioni internazionali e maggiori dettagli per la comunicazione relativa all'energia idroelettrica che migliorano la valutazione di tale fonte energetica.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1099/2008.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1099/2008 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
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Istockphoto (by Getty Images)
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