LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.
(2)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) è stato adottato l’elenco delle sostanze aromatizzanti ed è stato inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(3)Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
(4)L’elenco dell’Unione di aromi e materiali di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene, tra l’altro, una serie di sostanze aromatizzanti per le quali, al momento dell’adozione dell’elenco con il regolamento (UE) n. 872/2012, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») non ha potuto escludere un rischio per la salute dei consumatori sulla base dei dati disponibili, concludendo quindi che per completarne la valutazione fossero necessari dati supplementari. Tali sostanze sono state incluse nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti a condizione che, entro le scadenze specifiche di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, fossero trasmessi dati sulla sicurezza in risposta alle preoccupazioni espresse dall’Autorità.
(5)Tra le sostanze incluse nell’elenco dell’Unione di aromi e materiali di base ma identificate con un rimando a una nota indicante l’obbligo per l’Autorità di completare la valutazione figurano le tre sostanze seguenti appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 216 (FGE.216): 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), 2-fenil-5-metiles-2-enale (n. FL 05.099) e 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100). Per tali sostanze l’Autorità ha chiesto dati scientifici supplementari, che sono stati successivamente presentati dai richiedenti.
(6)Nel suo parere scientifico del 29 giugno 2022 (4) l’Autorità ha valutato i dati presentati e ha concluso che la sostanza rappresentativa del gruppo, la 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), ha indotto una modalità d’azione aneugenica. Poiché gli studi sul micronucleo in vivo disponibili non hanno consentito di trarre conclusioni, non si può escludere una potenziale aneugenicità in vivo per le sostanze 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), 2-fenil-5-metiles-2-enale (n. FL 05.099) e 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100).
(7)Sulla base di tale parere e al fine di valutare ulteriormente la sicurezza di queste tre sostanze, gli operatori del settore interessati si sono impegnati a fornire dati supplementari che consentano una valutazione approfondita dell’aneugenicità in vivo per le tre sostanze (5).
(8)In attesa della nuova valutazione dei dati supplementari forniti dagli operatori del settore interessati da parte dell’Autorità e dando seguito al suo parere scientifico del 29 giugno 2022, è inoltre opportuno limitare le condizioni d’uso delle sostanze 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), 2-fenil-5-metiles-2-enale (n. FL 05.099) e 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100) al loro uso attuale.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(10)Gli alimenti che non soddisfano le nuove condizioni stabilite ai quali è stata aggiunta una delle sostanze interessate e che sono stati immessi sul mercato dell’Unione o che sono stati spediti da paesi terzi e che erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero poter essere commercializzati nell’Unione fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Tale misura transitoria non dovrebbe applicarsi alle preparazioni alle quali è stata aggiunta una delle sostanze interessate e che non sono destinate a essere consumate nella loro forma originale poiché i produttori di prodotti alimentari che utilizzano tali preparazioni come ingredienti ne conoscono la composizione al momento dell’utilizzo.
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